L’iperammortamento 2026 maggiora il costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi fino al 180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro. Il valore reale per l’impresa, però, non è il 180%: è quella maggiorazione moltiplicata per l’aliquota d’imposta applicabile, perché si tratta di una riduzione dell’imponibile e non di un credito d’imposta.
Per una società di capitali con IRES al 24%, una maggiorazione di 180.000 euro vale quindi circa 43.200 euro di minori imposte. La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In sintesi
- Maggiorazione del costo: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni.
- È una deduzione extracontabile: il risparmio dipende dall’aliquota (IRES, IRPEF) e dalla capienza fiscale.
- Beni agevolabili: beni nuovi degli allegati IV e V alla L. 199/2025 e impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.
- Investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Procedura telematica sulla piattaforma GSE, con prenotazione operativa dal 12 giugno 2026.
Indice dei contenuti
- Cosa prevede l’iperammortamento 2026 e su quale norma si fonda?
- Quanto vale davvero l’iperammortamento 2026?
- Come si calcola il risparmio: un esempio su 100.000 euro?
- Quali sono i limiti dell’iperammortamento 2026?
- Come si accede alla misura?
- Domande frequenti
- Fonti
Cosa prevede l’iperammortamento 2026 e su quale norma si fonda?
L’iperammortamento 2026 è disciplinato dall’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Le modalità attuative sono nel decreto interministeriale del 7 maggio 2026, integrato da un decreto direttoriale del 10 giugno 2026 che ha aperto la piattaforma. Per l’impianto operativo si veda l’approfondimento sul decreto attuativo MIMIT.
La norma maggiora il costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. Sono agevolabili due categorie: i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, elencati negli allegati IV e V e interconnessi ai sistemi di gestione della produzione, e gli impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. Le regole sugli investimenti agevolabili sono trattate in un articolo dedicato.
Quanto vale davvero l’iperammortamento 2026?
Il valore dell’iperammortamento 2026 si legge in due passaggi. Il primo è la maggiorazione, che varia per scaglione di investimento. Il secondo è la trasformazione in risparmio d’imposta, che dipende da chi investe.
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
La maggiorazione opera come riduzione dell’imponibile ai soli fini delle imposte sui redditi: non è un credito d’imposta trasferibile o compensabile in F24. Il vantaggio effettivo è quindi pari alla maggiorazione per l’aliquota marginale. Con IRES al 24% ogni 100 euro di maggiorazione valgono 24 euro; per un’impresa individuale nello scaglione IRPEF più alto (43%) ne valgono 43, senza considerare le addizionali.
Come si calcola il risparmio: un esempio su 100.000 euro?
Per un bene da 100.000 euro nel primo scaglione, la maggiorazione è di 180.000 euro: il costo fiscalmente deducibile sale a 280.000 euro. L’extra-deduzione di 180.000 euro produce un risparmio di:
- 43.200 euro per una società di capitali con IRES al 24%;
- 77.400 euro per un’impresa individuale con aliquota IRPEF marginale al 43%.
Il calcolo è illustrativo e considera la sola maggiorazione, non l’ammortamento ordinario. Il beneficio si realizza lungo il periodo di ammortamento (o la durata del leasing) e presuppone reddito imponibile capiente: in caso di perdite fiscali il vantaggio si sposta agli esercizi successivi. Per il confronto con il credito d’imposta si veda l’analisi dei conti Transizione 5.0 e iperammortamento.
Quali sono i limiti dell’iperammortamento 2026?
Il primo limite è la capienza fiscale: senza imponibile sufficiente la maggiorazione non si traduce in cassa. Il secondo riguarda la natura dei beni, che devono essere nuovi, rientrare negli allegati IV o V e risultare interconnessi. Per gli impianti rinnovabili la producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Terzo elemento: la documentazione. Servono perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, oltre alle comunicazioni telematiche. Dopo la fruizione restano obblighi di conservazione e di mantenimento dei requisiti, con rischio di recupero in caso di violazione.
Come si accede alla misura?
L’accesso all’iperammortamento 2026 avviene tramite l’Area Clienti del GSE. La piattaforma per le comunicazioni di prenotazione è operativa dal 12 giugno 2026 (ore 12:00) e la conferma del pagamento del 20% è possibile dal 21 luglio 2026. Poiché le comunicazioni vanno trasmesse in sequenza e con documentazione coerente, un errore formale può compromettere il beneficio: la preparazione dei dati e dell’invio è l’attività in cui un partner specializzato come Click Day Italia riduce il rischio operativo.
Domande frequenti
L’iperammortamento 2026 è un credito d’imposta?
No. È una maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi: riduce l’imponibile e non genera un credito utilizzabile in compensazione.
Fino a quando valgono gli investimenti agevolabili?
Gli investimenti sono agevolabili se effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Conta la forma giuridica dell’impresa?
Sì, nel valore netto: a parità di maggiorazione il risparmio di una società di capitali (IRES 24%) è inferiore a quello di un’impresa individuale nello scaglione IRPEF massimo.
Serve la perizia anche per gli impianti rinnovabili?
Sì. L’art. 6 del decreto interministeriale 7 maggio 2026 richiede la perizia tecnica asseverata anche per attestare i requisiti degli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, oltre alla certificazione contabile prevista dall’art. 7.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (legge di bilancio 2026) – Normattiva
- Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Iperammortamento 2026. Modalità attuative – MIMIT
- Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento (scheda incentivo) – MIMIT
- Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – apertura piattaforma iperammortamento 2026 – MIMIT
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
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