Con il bonus ZES unica l’effetto di incentivazione si conserva anche quando l’investimento parte prima dell’invio della comunicazione preventiva, purché il primo impegno giuridicamente vincolante sia successivo all’entrata in vigore della misura. Lo chiarisce la risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, relativa a un investimento in leasing avviato nel 2026. Per la ZES unica la data di riferimento è il 20 settembre 2023.
In sintesi
- L’interpello n. 169/2026 ammette al credito ZES unica un leasing sottoscritto nel 2026 prima della comunicazione preventiva.
- Trattandosi di agevolazione fiscale automatica, l’effetto di incentivazione si misura rispetto all’entrata in vigore della misura, non rispetto all’invio della comunicazione.
- Il primo impegno giuridicamente vincolante deve essere successivo al 20 settembre 2023.
- Nel leasing l’avvio coincide con la sottoscrizione del contratto.
- Il chiarimento riguarda le agevolazioni fiscali e non è estensibile automaticamente a tutti gli aiuti di Stato.
Indice dei contenuti
- Cosa chiarisce l’interpello n. 169/2026 sul bonus ZES unica?
- Su quali norme poggia l’effetto di incentivazione?
- Quando si considera avviato l’investimento?
- Quali sono i limiti del chiarimento?
- Che cosa devono verificare le imprese?
- Fonti
Cosa chiarisce l’interpello n. 169/2026 sul bonus ZES unica?
La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 riguarda un’impresa che ha avviato nel 2026 un investimento in leasing prima di trasmettere la comunicazione preventiva prevista per il credito d’imposta ZES unica. Il dubbio era se questa sequenza facesse venire meno l’effetto di incentivazione e, con esso, il diritto al credito.
L’Agenzia delle Entrate risponde in senso favorevole al contribuente. Il bonus ZES unica è un’agevolazione fiscale automatica: l’effetto di incentivazione si verifica rispetto all’entrata in vigore della misura e non rispetto alla data di invio della comunicazione. L’invio della comunicazione in un momento successivo all’avvio del progetto non preclude quindi, di per sé, l’accesso al credito.
Resta ferma una condizione: il primo impegno giuridicamente vincolante deve collocarsi dopo l’entrata in vigore della misura. Poiché il credito è stato reiterato senza soluzione di continuità, la data di riferimento è il 20 settembre 2023, giorno di entrata in vigore del D.L. 124/2023. Nel caso esaminato il contratto di leasing è successivo a tale data, quindi l’impresa può fruire del credito per il 2026, fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla disciplina.
Su quali norme poggia l’effetto di incentivazione nella ZES unica?
Il perimetro è definito dall’art. 16, comma 5, del D.L. 124/2023, che subordina il credito al rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), e dall’art. 4, comma 5, del DM 17 maggio 2024. Il parametro europeo è l’art. 6 del Regolamento 651/2014, che disciplina l’effetto di incentivazione degli aiuti.
La misura è stata prorogata agli investimenti del periodo 2026-2028 dall’art. 1, comma 438, della legge 199/2025. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026, che approva i modelli di comunicazione per il triennio, precisa al punto 1.2 che sono agevolabili solo gli investimenti conformi al principio di incentivazione.
Un segnale operativo riguarda la casella h) della dichiarazione sostitutiva: oggi richiede che gli investimenti rispettino l’art. 6 del Regolamento 651/2014, mentre in precedenza attestava l’assenza di impegni vincolanti prima dell’entrata in vigore del D.L. 124/2023.
Quando si considera avviato l’investimento nel bonus ZES unica?
Per il bonus ZES unica l’avvio dei lavori coincide con il primo dei due eventi: l’inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi impegno che renda irreversibile l’investimento.
| Elemento | Rilevanza come avvio lavori |
|---|---|
| Inizio lavori di costruzione | Sì |
| Primo impegno vincolante a ordinare attrezzature | Sì |
| Sottoscrizione del contratto di leasing | Sì, coincide con l’avvio |
| Acquisto del terreno | No |
| Lavori preparatori (permessi, studi di fattibilità) | No |
Nella comunicazione integrativa si indicano anche i beni acquisiti nell’anno di riferimento nell’ambito di investimenti pluriennali avviati a partire dal 2024 (punto 1.5 del Provvedimento n. 3882/2026); restano ammissibili solo le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Quali sono i limiti del chiarimento sull’interpello 169/2026?
Il perimetro della risposta è circoscritto. Il chiarimento attiene alle agevolazioni fiscali e non può essere esteso automaticamente a tutti gli aiuti di Stato, per i quali l’effetto di incentivazione può seguire regole differenti, spesso legate alla presentazione della domanda prima dell’avvio del progetto.
Inoltre, la risposta all’interpello 169/2026 vale per il caso prospettato dall’istante. L’Agenzia non ha indicato in modo esplicito altri aspetti: restano da valutare caso per caso gli ulteriori requisiti del credito, la correttezza della comunicazione e le condizioni soggettive e oggettive dell’investimento.
Che cosa devono verificare le imprese dopo l’interpello 169/2026?
Dopo l’interpello n. 169/2026 la data decisiva per il bonus ZES unica resta quella del primo impegno giuridicamente vincolante, da ricostruire con precisione documentale. Le imprese con investimenti 2026-2028 già avviati senza comunicazione dovrebbero controllare in primo luogo che contratti, ordini e leasing siano posteriori al 20 settembre 2023.
- Individuare la data del primo impegno vincolante o dell’inizio lavori.
- Verificare che le attività preliminari non siano state qualificate impropriamente come avvio.
- Controllare la coerenza della dichiarazione sostitutiva, in particolare la casella h).
- Confrontare il caso concreto con quello esaminato dall’Agenzia prima di fare affidamento sul chiarimento.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026 (modelli di comunicazione ZES unica 2026-2028)
- Agenzia delle Entrate, Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (ZES 2026)
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