Rendicontazione Bando INAIL ISI: Guida Completa a Modulistica, Perizia Giurata ed Erogazione del Saldo
La rendicontazione bando INAIL ISI è la fase che determina se il contributo ottenuto in graduatoria si trasformerà davvero in liquidità sul conto dell’impresa. Dopo l’ammissione agli elenchi cronologici – a click day per l’Asse 5, tramite elenchi No Click Day per gli Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 – dopo l’upload della documentazione di completamento e dopo l’istruttoria tecnico-amministrativa, resta l’ultimo passaggio: realizzare il progetto nei termini e dimostrarlo documentalmente all’INAIL. È qui che si concentrano le revoche, perché il contributo ISI è erogato a saldo, dopo la verifica, e non a stato di avanzamento lavori.
Con la chiusura dell’upload documentale fissata alle ore 18:00 del 26 ottobre 2026, l’INAIL dispone di 120 giorni dalla scadenza del termine per il perfezionamento della domanda per concludere la verifica tecnico-amministrativa (art. 19): i provvedimenti di concessione – e con essi il conto alla rovescia per la rendicontazione del bando INAIL ISI – arriveranno progressivamente tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Le imprese ammesse avranno 365 giorni dalla ricezione del provvedimento per completare l’intervento e trasmettere l’intera documentazione probatoria. Questa guida analizza, articolo per articolo dell’Avviso pubblico ISI 2025, tutto ciò che serve per arrivare all’erogazione del saldo senza decurtazioni: tempistiche e proroga, modulistica, perizia asseverata, fatture e pagamenti tracciati, variazioni di progetto, anticipazione con fideiussione, revoche ed errori ricorrenti.
Indice dei contenuti
- Rendicontazione Bando INAIL ISI: i 365 Giorni per Realizzare il Progetto
- Modulistica e Documentazione per la Rendicontazione del Bando INAIL ISI
- Perizia Asseverata e Documentazione Tecnica di Fine Lavori
- Documentazione di Spesa e Pagamenti Tracciati
- Variazioni di Progetto e Realizzazione Parziale
- Verifiche INAIL ed Erogazione del Saldo
- Anticipazione del Finanziamento e Fideiussione
- Revoca e Decadenza dal Contributo
- Obblighi dopo l’Erogazione del Saldo
- Errori più Comuni nella Rendicontazione del Bando INAIL ISI
- FAQ sulla Rendicontazione del Bando INAIL ISI
- Supporto Professionale per la Rendicontazione del Bando INAIL ISI
Rendicontazione Bando INAIL ISI: i 365 Giorni per Realizzare il Progetto
Il termine per la rendicontazione del bando INAIL ISI è perentorio. L’articolo 21 dell’Avviso pubblico ISI 2025 stabilisce che l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. Non dalla pubblicazione degli elenchi cronologici, non dalla data del click day: il cronometro parte dal provvedimento con cui la Sede INAIL territorialmente competente comunica l’esito positivo della verifica tecnico-amministrativa prevista dall’articolo 19.
Entro lo stesso termine l’impresa è tenuta a presentare alla Sede competente la documentazione tecnica comprovante l’avvenuta realizzazione dell’intervento. Un dettaglio che molte imprese sottovalutano: nei 365 giorni sono ricompresi anche i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste dagli Allegati tecnici di riferimento. Se un intervento richiede una SCIA, un collaudo o una certificazione rilasciata da un ente pubblico, quei tempi non allungano la scadenza: la comprimono.
Documenti con data certa e differimento di 60 giorni
L’Avviso ISI 2025 distingue due categorie documentali, e la distinzione è decisiva in fase di rendicontazione:
- Documentazione la cui efficacia probatoria dipende dalla data di trasmissione: dichiarazione di fine lavori del Direttore dei lavori, attestati di conformità rilasciati da professionisti privati senza obbligo di protocollazione, certificazioni interne, rapporti di collaudo privi di data certa esterna. Per questi documenti il termine non è rinviabile: vanno trasmessi entro i 365 giorni.
- Documentazione svincolata dalla data di trasmissione: atti con data di formazione oggettivamente certificata e opponibile a terzi (fatture elettroniche, immatricolazioni alla Motorizzazione Civile, atti registrati al Catasto o in Conservatoria, protocolli di enti pubblici, estratti conto bancari, verbali di collaudo di organismo notificato). Qui conta la data dell’evento attestato, che deve ricadere nel periodo di realizzazione.
Solo per questa seconda categoria l’impresa può chiedere un differimento puntuale del termine di trasmissione, da presentare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto. Il differimento non può in ogni caso superare i 60 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione, a pena di revoca del beneficio.
La proroga: una sola volta, massimo 6 mesi, mai automatica
Il termine di realizzazione è prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, solo su richiesta motivata dell’impresa o dell’ente, che deve comprovare le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione nel termine annuale. La proroga non è automatica e non è un diritto: è una valutazione discrezionale della Sede INAIL sulla base delle motivazioni documentate. L’impresa che ottiene la proroga deve inviare sia la documentazione tecnica probante sia la restante documentazione di rendicontazione entro il termine ulteriore concesso.
La sanzione è netta: la mancata realizzazione del progetto o la mancata consegna dell’intera documentazione probatoria nei termini previsti, compresa l’eventuale proroga, determina la revoca del provvedimento di concessione. Se era stata erogata l’anticipazione, scatta la richiesta di restituzione con possibile escussione della fideiussione.
| Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Realizzazione progetto + invio documentazione | 365 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione | art. 21 |
| Proroga (su richiesta motivata) | una sola volta, max 6 mesi | art. 21 |
| Differimento invio documenti con data certa | max 60 giorni oltre il termine, previa autorizzazione | art. 21 |
| Verifica INAIL della rendicontazione | 90 giorni dal ricevimento | art. 22 |
| Risposta a richiesta di integrazione | 30 giorni dal ricevimento | art. 22 |
| Osservazioni su preavviso di rigetto | 10 giorni dal ricevimento | art. 22 |
Modulistica e Documentazione per la Rendicontazione del Bando INAIL ISI
La modulistica della rendicontazione bando INAIL ISI non è un pacchetto standard uguale per tutti: dipende dall’Asse di partecipazione, dalla tipologia di intervento e dai parametri selezionati in domanda. L’elenco tassativo dei documenti da produrre a comprova della realizzazione è contenuto nell’Allegato tecnico di riferimento del progetto presentato, che va riletto integralmente prima ancora di avviare i lavori. Fa differenza, per esempio, se si è partecipato con l’Asse 1.1 (progetti di riduzione dei rischi tecnopatici, ossia i rischi di igiene e salute), con l’Asse 2 (progetti di riduzione dei rischi infortunistici), con l’Asse 3 (bonifica da materiali contenenti amianto), con l’Asse 4 (micro e piccole imprese di specifici settori, finanziate al 65%) o con l’Asse 5 (produzione primaria di prodotti agricoli).
Sul piano operativo il fascicolo di rendicontazione si compone di tre blocchi che la Sede INAIL esamina congiuntamente:
- Documentazione tecnica probante: attesta che l’intervento è stato realizzato come approvato. Progetti, certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato.
- Documentazione di spesa: fatture elettroniche, stralci di estratto conto, eventuali F24 delle ritenute d’acconto.
- Documentazione amministrativa: dichiarazioni, autorizzazioni e certificazioni richieste dall’Allegato tecnico per la specifica tipologia di intervento.
Attenzione al collegamento con la fase precedente: i moduli caricati per il perfezionamento della domanda — il Modulo A (domanda telematica), i Moduli B (perizia asseverata per Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, o dichiarazione sostitutiva per l’Asse 1.2), i Moduli C (iscrizione camerale e dimensione d’impresa), i Moduli D (cumulo de minimis e aiuti illegittimi), i Moduli E (condivisione con le parti sociali e informativa al RLS/RLST), il Modulo G (Patto di integrità) e il Modulo H (DPI intelligenti come intervento aggiuntivo) — definiscono il perimetro di ciò che l’INAIL si aspetta di ritrovare in rendicontazione. Se la documentazione di completamento caricata entro il 26 ottobre 2026 descrive un intervento, la rendicontazione deve dimostrare esattamente quell’intervento.
Un vincolo spesso dimenticato riguarda i requisiti di ammissibilità: devono essere mantenuti fino alla rendicontazione del progetto, pena l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. Alcune dichiarazioni, come quella relativa al cumulo degli aiuti, devono essere rinnovate anche in fase di rendicontazione. Chi ha partecipato in Asse 4 con uno specifico codice ATECO deve poter dimostrare che il requisito settoriale è ancora soddisfatto al momento della chiusura del progetto.
Perizia Asseverata e Documentazione Tecnica di Fine Lavori
Sul tema della perizia giurata o asseverata circolano molte imprecisioni. Nel ciclo ISI la perizia asseverata (Modulo B) è il documento tecnico che il professionista compila online sul portale INAIL e sottoscrive con firma digitale in fase di conferma e completamento della domanda, per le domande relative agli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5; per l’Asse 1.2 è invece prevista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante. Non è quindi corretto affermare che ogni progetto richieda, in modo indifferenziato, una nuova perizia giurata al momento della rendicontazione del bando INAIL ISI.
Ciò che l’Avviso richiede in chiusura è la documentazione tecnica comprovante l’avvenuta realizzazione dell’intervento, il cui contenuto è definito — tipologia per tipologia — dall’Allegato tecnico di riferimento. A seconda dell’intervento possono essere richiesti certificati di regolare esecuzione, verbali di collaudo, attestazioni di conformità, relazioni tecniche asseverate, misurazioni strumentali post-intervento o certificazioni rilasciate da organismi notificati o da enti pubblici. Per alcune tipologie di intervento è quindi richiesta una relazione o attestazione tecnica asseverata: l’unico riferimento vincolante è l’Allegato tecnico del progetto presentato, che va verificato puntualmente.
Restano fermi due requisiti soggettivi che valgono per tutti gli atti professionali del fascicolo. Primo: devono essere firmati da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze specifiche nella materia del progetto. Secondo: il titolare, il legale rappresentante, l’amministratore della società e il socio nelle società di persone non possono sottoscrivere la perizia, nemmeno se in possesso dei titoli tecnici e iscritti a un albo. È un vincolo di autonomia e indipendenza del tecnico che l’INAIL verifica anche sul piano della fatturazione.
Proprio sulle spese tecniche l’Avviso è esplicito: le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia e che possiede i requisiti prescritti, al quale l’incarico è stato affidato direttamente dall’impresa beneficiaria. I professionisti associati in studi o società possono far emettere la fattura allo studio, all’associazione o alla società tra professionisti, laddove previsto dallo statuto. Ogni altra casistica viene valutata specificamente dalla Sede INAIL.
Documentazione di Spesa e Pagamenti Tracciati
È il capitolo in cui si perdono più contributi. Nella rendicontazione bando INAIL ISI ogni euro richiesto a rimborso deve essere sostenuto da una fattura conforme e da un pagamento tracciabile. L’articolo 22 dell’Avviso fissa requisiti formali molto rigidi per le fatture elettroniche, che devono:
- attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell’intervento;
- riportare una descrizione chiara e precisa delle spese, tale da consentire l’immediata riconducibilità alle voci del preventivo dell’intervento realizzato;
- riportare il Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato dall’INAIL con il provvedimento di concessione e la dicitura “Avviso pubblico ISI 2025”.
La sanzione è chirurgica e va spiegata ai fornitori prima dell’ordinativo: la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento all’Avviso, non è considerata ammissibile e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. È fatta salva, per casi adeguatamente motivati e preventivamente autorizzati da INAIL, la possibilità di regolarizzazione con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate. L’impresa deve inoltre richiedere al fornitore, al momento dell’ordinativo, l’emissione della fattura elettronica firmata digitalmente, e trasmettere all’INAIL il file rilasciato dal Sistema di Interscambio oppure il file della fattura con la notifica dei metadati dello SdI.
Sul fronte dei pagamenti, l’articolo 24 impone di rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento: devono essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa o ente, indicato in sede di domanda online, ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure Ricevuta Bancaria Elettronica (Ri.Ba.). La causale deve contenere gli estremi delle fatture, la dicitura “Avviso Inail ISI 2025” e il codice CUP quando già comunicato. Nessun pagamento in contanti, nessuna compensazione, nessun pagamento da conti personali di soci o amministratori.
Va poi prodotto lo stralcio dell’estratto conto, che deve riportare in modo esatto gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori per le prestazioni riferibili al progetto. Per le prestazioni dei professionisti incaricati, laddove non sia riscontrabile l’addebito del versamento della ritenuta d’acconto, è necessario produrre copia conforme della ricevuta F24.
Spese non ammesse: leasing, personale interno, autofatture
In sede di verifica l’INAIL espunge sistematicamente le voci non ammissibili. Tra le esclusioni più rilevanti per la rendicontazione del bando INAIL ISI:
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing): non ammesse, con l’unica eccezione del noleggio con patto di acquisto previsto esclusivamente per l’Asse 5 (micro e piccole imprese della produzione primaria di prodotti agricoli);
- costi del personale interno (dipendenti, titolari d’impresa, legali rappresentanti e soci) e costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci, persone fisiche o giuridiche, dell’azienda richiedente;
- interventi forniti da imprese con cui il richiedente ha rapporti di controllo o partecipazione finanziaria, o amministratori e rappresentanti legali in comune;
- adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008), manutenzione ordinaria, compilazione della domanda di finanziamento, compensi agli Organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- per il noleggio con patto d’acquisto dell’Asse 5: margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Restano inoltre non finanziabili, in via generale, la formazione e i DPI quando non espressamente previsti dall’Allegato tecnico: fanno eccezione i casi tassativamente indicati, come i DPI ammessi nell’ambito dell’Asse 2 tipologia c relativa agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Chi ha ottenuto il contributo in Asse 5 deve inoltre presidiare il divieto di doppio finanziamento con ISMEA e PSR, perché la dichiarazione sul cumulo va rinnovata proprio in fase di rendicontazione.
Variazioni di Progetto e Realizzazione Parziale
Tra la concessione e la rendicontazione possono cambiare molte cose: un macchinario fuori produzione, un fornitore che non consegna, una soluzione tecnica superata. L’articolo 23 dell’Avviso consente di gestire questi scenari, ma solo con un passaggio formale: entro la rendicontazione del progetto è possibile chiedere alla Sede INAIL competente l’autorizzazione a una variazione, a condizione che restino inalterate la finalità prevenzionale e la coerenza con la tipologia di intervento ammessa e che la variante superi la verifica tecnico-amministrativa prevista dall’articolo 19. Modificare il progetto senza autorizzazione preventiva significa, di fatto, rendicontare un intervento diverso da quello approvato.
La realizzazione parziale segue regole differenziate per Asse:
- Allegati 1.1, 2 e 4: in caso di parziale realizzazione il finanziamento è erogato solo per la parte effettivamente realizzata, fermo restando il rispetto delle finalità prevenzionali;
- Assi 1.1 e 4: non è consentita la parziale realizzazione dell’intervento aggiuntivo della Sezione 3-bis relativo all’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato UNI EN ISO 45001:2023;
- Allegato 1.2 (modelli organizzativi e responsabilità sociale): non è ammessa la parziale realizzazione;
- Allegato 3 (amianto): parziale ammessa solo se, a fronte della bonifica di coperture su più immobili, l’intervento ha riguardato solo alcuni di essi e ciascuna copertura è stata rimossa per intero;
- Allegato 5 (agricolo): se il progetto ammesso prevede l’acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale con l’acquisto di uno solo dei due, con conseguente erogazione parziale.
Sul piano degli importi vale una regola asimmetrica da tenere presente già in fase di preventivazione: se la spesa finale documentata risulta superiore a quella preventivata, l’importo del finanziamento concesso resta invariato; se invece risulta inferiore, si procede al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse. Rendicontare meno del previsto riduce il contributo; rendicontare di più non lo aumenta.
Verifiche INAIL ed Erogazione del Saldo
Ricevuta la documentazione, la verifica della rendicontazione del bando INAIL ISI è completata dall’INAIL entro 90 giorni dal ricevimento; al termine, la Sede territorialmente competente comunica il provvedimento con l’esito. Se la Sede ravvisa la mancanza di uno o più documenti richiesti, o la non corrispondenza ai requisiti dell’Avviso, invita l’impresa tramite PEC protocollata a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. L’INAIL ha inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione funzionale a verificare l’effettiva realizzazione del progetto in conformità ai requisiti.
Il beneficiario deve ottemperare alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. I termini di conclusione del procedimento restano sospesi dalla spedizione della richiesta fino al ricevimento delle integrazioni e, comunque, per non più di 30 giorni. Una gestione lenta o disordinata della richiesta di integrazione è uno dei modi più frequenti per trasformare una pratica sana in una pratica a rischio, come già accade nella fase di istruttoria successiva all’upload della documentazione.
In caso di esito positivo, l’INAIL dispone quanto necessario per l’erogazione del finanziamento: il contributo ISI è erogato a saldo, al netto dell’eventuale anticipazione già percepita. In caso di esito negativo, anche solo parziale, le imprese ricevono un preavviso di rigetto e possono presentare osservazioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento, chiedendo il riesame. I termini sono sospesi fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e comunque per non più di 10 giorni; in tal caso la fase di verifica deve concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.
Il provvedimento di erogazione è unico e riferito all’intero progetto approvato, comprensivo del progetto principale e dell’eventuale intervento aggiuntivo. In caso di diniego integrale sul progetto principale, anche l’intervento aggiuntivo è rigettato con un unico provvedimento negativo di revoca dell’intera domanda; in caso di esito parzialmente positivo, la Sede valuta l’eventuale decurtazione proporzionale dell’importo dell’intervento aggiuntivo. Una volta incassato il saldo, resta da gestire il trattamento fiscale della somma: il tema è approfondito nella guida sulla tassazione del contributo INAIL ISI.
Anticipazione del Finanziamento e Fideiussione
L’articolo 20 dell’Avviso disciplina l’anticipazione parziale del finanziamento, strumento prezioso per le imprese che non vogliono anticipare per intero l’esborso in attesa del saldo. Le regole sono tassative:
- il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento pari o superiore a 30.000,00 euro può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento;
- per le micro e piccole imprese degli Assi 4 e 5 è possibile richiedere un’anticipazione fino al 70% dell’importo del finanziamento, senza il limite dei 30.000,00 euro;
- l’anticipazione non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto;
- la richiesta si effettua compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online: non è una facoltà che si attiva liberamente dopo la concessione.
La richiesta può essere accolta solo a seguito di esito positivo della verifica di cui all’articolo 19. In tal caso, con il provvedimento di concessione, l’INAIL chiede di costituire a proprio favore una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da banche autorizzate ai sensi del d.lgs. 385/1993, da intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 dello stesso decreto o da imprese assicurative autorizzate e in possesso dei requisiti di solvibilità, come da elenchi consultabili sui siti di Banca d’Italia e IVASS.
La garanzia va costituita per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta maggiorato del 10% e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.), la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’INAIL. L’efficacia deve avere durata di un anno, comprendente il periodo utile per la realizzazione del progetto, secondo il modello dell’Allegato Fideiussione.
Sul piano delle scadenze: la fideiussione, conforme al modello INAIL, deve pervenire alla Sede territorialmente competente entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica. In caso di mancato ricevimento non viene dato seguito alla richiesta di anticipazione. Se viene concessa la proroga del termine di realizzazione, il beneficiario che ha ottenuto l’anticipazione deve presentare un’estensione del periodo di copertura della garanzia che copra integralmente anche il periodo di proroga. La fideiussione è restituita dall’INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo.
Revoca e Decadenza dal Contributo
La rendicontazione bando INAIL ISI è anche il momento in cui l’Istituto verifica la persistenza dei presupposti che hanno giustificato la concessione. L’articolo 26 stabilisce che la Sede INAIL competente procede alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni dell’Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione.
La revoca, intervenuta anche a seguito di rinuncia, determina l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento vigente e decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento. La rinuncia al finanziamento, da presentare in modalità telematica, è un atto unilaterale, formale e irrevocabile; se presentata dopo il provvedimento di concessione, questo viene revocato e l’eventuale anticipazione ricevuta va restituita a prima richiesta. Va segnalato un aspetto positivo: la rinuncia non produce effetti pregiudizievoli sulla partecipazione a successivi bandi dell’Istituto.
Le cause di revoca e decadenza più ricorrenti sono riconducibili a poche fattispecie: mancata realizzazione nei termini, mancata consegna dell’intera documentazione probatoria, fatture prive di CUP e della dicitura dell’Avviso, pagamenti non tracciabili, perdita dei requisiti di ammissibilità prima della rendicontazione, realizzazione difforme dal progetto approvato senza autorizzazione alla variante. In tutti questi casi l’impresa non perde solo il contributo: se ha percepito l’anticipazione, deve restituirla con interessi, con il rischio di escussione della fideiussione.
Obblighi dopo l’Erogazione del Saldo
Incassare il saldo non chiude il rapporto con l’INAIL. L’articolo 24 impone una serie di obblighi post-rendicontazione i cui termini decorrono dalla data di invio della documentazione di rendicontazione:
- conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi, per cinque anni;
- non alienare, cedere o distrarre i beni finanziati prima di tre anni;
- utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato per almeno tre anni;
- per i progetti dell’Allegato 1.2, mantenere il modello organizzativo per tre anni (in caso di certificazione, va mantenuta per un triennio dalla data di certificazione);
- per i progetti di bonifica amianto (Allegato 3), mantenere le attività lavorative negli immobili bonificati per tre anni;
- comunicare tempestivamente variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria.
L’articolo 25 riserva inoltre all’INAIL la facoltà di effettuare tutte le verifiche opportune su autocertificazioni e documentazione prodotta, nonché sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato, anche tramite consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti e controlli in loco. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato l’accesso ai luoghi e alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile. In caso di variazioni societarie — cambio del legale rappresentante, conferimento, fusione, scissione, cessione d’azienda o di ramo — occorre darne comunicazione alla Sede competente, che verifica il mantenimento della validità della domanda o del provvedimento di concessione.
Errori più Comuni nella Rendicontazione del Bando INAIL ISI
Dall’esperienza sul ciclo ISI emergono errori ricorrenti che costano decurtazioni o revoche integrali. Conoscerli in anticipo è il modo più efficace per impostare correttamente la rendicontazione del bando INAIL ISI fin dal giorno della concessione.
- Fatture senza CUP e senza la dicitura dell’Avviso. È l’errore numero uno e comporta la revoca della quota corrispondente. Il CUP va comunicato ai fornitori prima dell’ordinativo, non a lavori conclusi.
- Pagamenti non conformi: contanti, carte personali, conti non riconducibili all’impresa, causali generiche prive degli estremi della fattura e del riferimento all’Avviso.
- Sottovalutazione dei tempi autorizzativi. Nei 365 giorni rientrano anche i tempi per ottenere autorizzazioni e certificazioni: un collaudo prenotato tardi può far saltare l’intera pratica.
- Richiesta di proroga tardiva o non motivata. La proroga è concessa una sola volta, per un massimo di sei mesi e solo su richiesta motivata che comprovi ragioni oggettive.
- Varianti realizzate senza autorizzazione preventiva. Cambiare fornitore, modello o soluzione tecnica senza l’autorizzazione della Sede INAIL espone al rigetto per difformità dal progetto approvato.
- Inserimento di spese non ammissibili: leasing (salvo il noleggio con patto d’acquisto del solo Asse 5), costi del personale interno, autofatture, fatture emesse dai soci, manutenzione ordinaria, attività riconducibili alla valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008.
- Perizia o atti professionali firmati da soggetti non legittimati. Titolare, legale rappresentante, amministratore e socio di società di persone non possono sottoscrivere la perizia, nemmeno se tecnici abilitati.
- Gestione lenta delle richieste di integrazione. Il termine di 30 giorni è perentorio e la sospensione del procedimento opera comunque per non più di 30 giorni.
- Perdita dei requisiti prima della rendicontazione, inclusi DURC, iscrizione camerale, dimensione d’impresa e dichiarazioni sul cumulo degli aiuti, da rinnovare in sede di rendicontazione.
- Fideiussione trasmessa oltre i 60 giorni o non conforme al modello INAIL: l’anticipazione semplicemente non viene erogata.
Il filo conduttore è sempre lo stesso: la rendicontazione bando INAIL ISI non si improvvisa alla scadenza, si costruisce dal primo giorno del progetto, con un fascicolo che cresce parallelamente ai lavori e viene controllato a ogni fattura emessa.
FAQ sulla Rendicontazione del Bando INAIL ISI
Quanto tempo ho per la rendicontazione del bando INAIL ISI?
L’Avviso pubblico ISI 2025 fissa un termine perentorio di 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. Entro lo stesso termine va realizzato il progetto e trasmessa alla Sede INAIL competente la documentazione tecnica comprovante l’avvenuta realizzazione, inclusi i tempi necessari per ottenere autorizzazioni e certificazioni.
La proroga della rendicontazione INAIL ISI è automatica?
No. Il termine di realizzazione è prorogabile una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, solo su richiesta motivata dell’impresa che comprovi le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione nel termine annuale. Chi ottiene la proroga e ha percepito l’anticipazione deve presentare l’estensione della copertura fideiussoria.
Serve sempre una perizia giurata per la rendicontazione del bando INAIL ISI?
No, non in modo indifferenziato. La perizia asseverata (Modulo B) è prevista in fase di conferma e completamento della domanda per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5. In rendicontazione va prodotta la documentazione tecnica probante indicata dall’Allegato tecnico della specifica tipologia di intervento, che per alcune tipologie richiede attestazioni o relazioni asseverate. Progetti, certificati di regolare esecuzione o collaudo e altri atti professionali devono comunque essere firmati da un tecnico abilitato.
Posso chiedere un anticipo del contributo INAIL ISI?
Sì, entro limiti precisi fissati dall’articolo 20. Con un finanziamento pari o superiore a 30.000,00 euro si può richiedere un’anticipazione fino al 50%; le micro e piccole imprese degli Assi 4 e 5 possono richiedere fino al 70% senza il limite dei 30.000 euro. L’anticipazione va richiesta nell’apposita sezione del modulo di domanda online, non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto e richiede una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo anticipato maggiorato del 10%.
Quanto tempo impiega l’INAIL a erogare il saldo?
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto è completata entro 90 giorni dal ricevimento, termine sospeso in caso di richiesta di integrazioni (per non più di 30 giorni) o di preavviso di rigetto con osservazioni. In caso di esito positivo l’INAIL dispone quanto necessario per l’erogazione del finanziamento a saldo, al netto dell’eventuale anticipazione già percepita.
Cosa succede se realizzo solo una parte del progetto?
Dipende dall’Asse. Per gli Allegati 1.1, 2 e 4 il finanziamento è erogato solo per la parte effettivamente realizzata, purché restino salve le finalità prevenzionali; per l’Allegato 1.2 la realizzazione parziale non è ammessa; per l’Allegato 3 è ammessa solo se ciascuna copertura in amianto è stata rimossa per intero; per l’Allegato 5, se il progetto prevede due beni, è ammesso l’acquisto di uno solo con erogazione parziale. Se la spesa finale documentata è inferiore al preventivo, il rimborso avviene nei limiti dell’importo documentato.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Supporto Professionale per la Rendicontazione del Bando INAIL ISI
La rendicontazione bando INAIL ISI è l’unica fase del ciclo in cui un contributo già conquistato può essere perso per motivi puramente formali: una fattura senza CUP, un bonifico con causale incompleta, una variante non autorizzata, una fideiussione trasmessa fuori termine. Dopo aver superato la fase di ammissione agli elenchi cronologici e l’istruttoria, arrivare all’erogazione del saldo richiede un presidio documentale continuo per tutti i 365 giorni di realizzazione del progetto.
Click Day Italia affianca le imprese lungo l’intero ciclo del bando INAIL ISI: dalla preparazione documentale alla partecipazione al click day, dalla gestione dell’istruttoria fino alla rendicontazione del bando INAIL ISI e all’incasso del saldo, con il controllo preventivo delle fatture, dei pagamenti tracciati e della documentazione tecnica richiesta dall’Allegato tecnico di riferimento.
Hai bisogno di supporto per la rendicontazione del tuo progetto ISI? Compila il modulo sottostante indicando l’Asse di partecipazione e la data del provvedimento di concessione: il nostro team ti ricontatta per una valutazione del fascicolo di rendicontazione e delle scadenze da presidiare.
Fonte normativa: Avviso pubblico ISI 2025 (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) e relativi Allegati tecnici, pubblicati su inail.it – Bando ISI 2025. Le disposizioni di dettaglio possono variare in base alla Direzione regionale competente: fa sempre fede il testo dell’Avviso regionale di riferimento.









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