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La tassazione del contributo INAIL ISI è il capitolo che la maggior parte delle imprese affronta troppo tardi: a erogazione avvenuta, quando il bonifico è già sul conto e il bilancio va chiuso. Il contributo a fondo perduto del bando ISI INAIL non è denaro fiscalmente neutro: concorre a formare il reddito d’impresa, va rilevato con il corretto principio contabile e può generare disallineamenti tra risultato civilistico e imponibile fiscale che durano per tutta la vita utile del bene agevolato. Sbagliare la qualificazione del contributo significa esporsi a rettifiche in sede di controllo, oltre a perdere il vantaggio finanziario del differimento d’imposta.
In questa guida analizziamo in modo operativo la tassazione del contributo INAIL ISI: l’applicabilità (o meno) della ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, la distinzione tra contributo in conto impianti, in conto capitale e in conto esercizio, il momento di rilevazione, i due metodi contabili ammessi dall’OIC 16, gli effetti su IRES e IRAP, il cumulo con i crediti d’imposta e gli adempimenti dichiarativi.
Indice dei contenuti
Il bando ISI (Incentivi Sostegno Imprese) finanzia a fondo perduto progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle ultime edizioni il contributo copre fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale ordinario di 130.000 euro per progetto e una soglia minima di accesso. L’assegnazione avviene tramite click day, con graduatoria cronologica: la velocità di invio determina l’ammissione, non il merito del progetto.
Sul piano fiscale vale un principio generale: i contributi a fondo perduto erogati alle imprese sono imponibili, salvo espressa previsione di esenzione contenuta nella norma istitutiva. Per l’ISI non esiste alcuna disposizione di esclusione dal reddito imponibile: il contributo concorre a formare il reddito d’impresa. La tassazione del contributo INAIL ISI non avviene però in blocco nell’anno dell’incasso: dipende da come il contributo viene qualificato.
Le tre variabili che governano la tassazione del contributo INAIL ISI sono: la natura del contributo (conto impianti, conto capitale o conto esercizio), il momento di rilevazione (competenza o cassa) e il metodo contabile adottato in bilancio. Da queste tre scelte discendono l’imponibile IRES, la rilevanza IRAP, la deducibilità degli ammortamenti e l’eventuale fiscalità differita.
L’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 stabilisce che regioni, province, comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sull’ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. La norma non elenca i contributi assoggettati: individua soltanto l’eccezione, fissando un principio generale di imponibilità alla fonte con una sola deroga espressa.
Qui sta il punto che genera più confusione nella tassazione del contributo INAIL ISI. Il bando ISI finanzia in via prevalente macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali destinati a ridurre il rischio infortunistico. Rientrando nella deroga espressa dell’art. 28, comma 2, tali contributi non subiscono la ritenuta del 4%: l’INAIL, in qualità di sostituto d’imposta, eroga l’importo al lordo, senza decurtazione.
L’esclusione non è automatica per il solo fatto di aver vinto il bando: dipende dalla destinazione effettiva della spesa. Se una quota del progetto finanzia voci che non costituiscono acquisto di beni strumentali — ad esempio spese di consulenza, formazione o servizi — quella componente può astrattamente rientrare nel perimetro della ritenuta. È l’ente erogatore a operare la valutazione sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dall’impresa.
| Tipologia di contributo | Ritenuta 4% | Motivazione |
|---|---|---|
| Acquisto di beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature) | NO | Deroga espressa art. 28 c. 2 DPR 600/1973 |
| Contributo in conto esercizio a copertura di costi di gestione | SÌ | Rientra nel principio generale di imponibilità alla fonte |
| Contributo a copertura di spese di consulenza o formazione | SÌ (di regola) | Non riconducibile all’acquisto di beni strumentali |
| Contributo a soggetti non esercenti attività d’impresa | NO | La norma riguarda i contributi corrisposti a imprese |
La ritenuta, quando operata, è sempre a titolo di acconto: non esaurisce il prelievo, ma si scomputa dalle imposte dovute in dichiarazione. Non è quindi un costo aggiuntivo, bensì un’anticipazione finanziaria. Va monitorata perché incide sul cash flow del progetto e perché deve trovare corrispondenza nella Certificazione Unica rilasciata dall’ente erogatore.
La corretta tassazione del contributo INAIL ISI parte dalla qualificazione civilistico-fiscale. Le tre categorie hanno regole di imputazione a reddito radicalmente diverse e non sono intercambiabili: la scelta non è discrezionale, ma discende dal contenuto del provvedimento di concessione e dalla destinazione delle somme.
Per i contributi qualificabili come conto capitale, l’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR prevede che i proventi concorrano a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati. La storica opzione per la tassazione in quote costanti fino a cinque esercizi è stata eliminata dall’art. 9 del D.Lgs. 192/2024, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: resta applicabile solo ai proventi incassati entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 (art. 13, comma 2, D.Lgs. 192/2024). Dal 2024 il contributo in conto capitale è quindi tassato integralmente nell’esercizio di incasso, senza possibilità di frazionamento.
Attenzione all’errore più frequente: applicare la disciplina per cassa del conto capitale (art. 88 TUIR) a un contributo che è invece in conto impianti. Poiché il contributo ISI è vincolato all’acquisto di beni strumentali individuati nel progetto approvato, la qualificazione naturale è quella di contributo in conto impianti, con imputazione correlata all’ammortamento del bene e non con la tassazione integrale per cassa tipica del conto capitale. Le due discipline non si sovrappongono e non sono alternative a scelta del contribuente.
Il momento di rilevazione è il secondo pilastro della tassazione del contributo INAIL ISI. Per i contributi in conto impianti vale il principio di competenza: la rilevazione avviene quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato. Il riferimento operativo è il provvedimento formale di concessione dell’INAIL, non la data del bonifico.
La ragionevole certezza richiede un atto formale e l’assenza di condizioni sospensive sostanziali ancora pendenti. Nel percorso ISI il provvedimento di ammissione al finanziamento è seguito dalla realizzazione del progetto, dalla rendicontazione e dalla verifica: finché permangono incertezze rilevanti sull’esito, la contabilizzazione del provento non è giustificata. In presenza di un iter articolato, la prassi prudenziale colloca la rilevazione al momento della comunicazione di esito positivo della verifica.
Diverso il caso dei contributi in conto capitale, per i quali l’art. 88 TUIR aggancia espressamente la tassazione all’incasso: rileva il criterio di cassa, con conseguente possibile disallineamento tra esercizio di imputazione civilistica ed esercizio di tassazione. Il disallineamento va gestito con le opportune variazioni in aumento e in diminuzione nel quadro RF e con la rilevazione della fiscalità differita.
L’OIC 16, dedicato alle immobilizzazioni materiali, disciplina la contabilizzazione dei contributi in conto impianti e ammette due metodi alternativi, entrambi legittimi purché applicati con coerenza e adeguatamente illustrati in Nota integrativa. La scelta non modifica il risultato complessivo nell’arco della vita utile del bene, ma incide su come il contributo si legge a bilancio.
Con il metodo diretto il contributo viene portato a riduzione del valore iscritto dell’immobilizzazione. L’ammortamento si calcola sul costo netto, quindi le quote annue risultano inferiori. Il beneficio non compare come provento in conto economico: emerge indirettamente sotto forma di minori ammortamenti. È il metodo più immediato, apprezzato dalle imprese che vogliono un bilancio essenziale, ma riduce la visibilità dell’agevolazione ottenuta.
Con il metodo indiretto il cespite resta iscritto al costo pieno e il contributo viene rilevato come provento differito in un risconto passivo pluriennale, imputato a conto economico in quote correlate alla vita utile del bene, tipicamente tra gli altri ricavi e proventi. Ogni esercizio accoglie così l’ammortamento pieno e, simmetricamente, la quota di contributo di competenza. È il metodo che offre la migliore rappresentazione informativa: rende esplicito l’importo agevolato e ne mostra la correlazione con il costo del bene.
| Aspetto | Metodo diretto | Metodo indiretto |
|---|---|---|
| Valore del cespite in bilancio | Al netto del contributo | Al costo storico pieno |
| Quote di ammortamento | Ridotte | Piene |
| Rilevazione del provento | Nessuna voce dedicata | Altri ricavi e proventi (quota annua) |
| Voce patrimoniale | Minore immobilizzazione | Risconto passivo pluriennale |
| Effetto complessivo sul reddito | Identico lungo la vita utile del bene | |
Sul fronte fiscale i due metodi sono neutrali: in entrambi i casi la tassazione del contributo INAIL ISI si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene agevolato. Va però verificata la coerenza tra quote civilistiche e coefficienti tabellari fiscali: se l’ammortamento civilistico eccede quello fiscalmente deducibile, si generano variazioni in dichiarazione e imposte anticipate da monitorare negli esercizi successivi.
Ai fini IRES il contributo concorre integralmente a formare il reddito d’impresa, con le modalità temporali viste sopra. Nel caso tipico del contributo in conto impianti, l’imponibile emerge per quote annuali correlate all’ammortamento: nessuna tassazione integrale nell’anno di incasso. Questo profilo di diluizione è, in termini finanziari, uno dei vantaggi meno compresi del bando ISI rispetto ad altre forme di finanza agevolata.
Ai fini IRAP occorre distinguere. I contributi erogati in relazione a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo regionale concorrono alla base imponibile, salvo che la norma istitutiva ne preveda espressamente l’esclusione (art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997). Per il contributo in conto impianti contabilizzato con metodo indiretto, la quota imputata tra gli altri ricavi e proventi rileva ai fini IRAP e trova simmetria negli ammortamenti deducibili; con il metodo diretto l’effetto si produce specularmente attraverso quote di ammortamento ridotte. In entrambi i casi il risultato finale tende a coincidere.
Diverso lo scenario per i contributi in conto esercizio, dove l’imponibilità IRAP è la regola e l’esclusione l’eccezione, da verificare puntualmente nel testo normativo di riferimento. Per le PMI che accedono a più strumenti nello stesso periodo d’imposta, la gestione IRAP richiede una mappatura contributo per contributo: non esiste un trattamento unico applicabile a tutta la finanza agevolata.
Il tema del cumulo è cruciale per le imprese che affiancano al contributo ISI altri strumenti agevolativi: Transizione 5.0, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, Nuova Sabatini, bando macchinari innovativi o misure Industria 4.0. La regola cardine è il divieto di doppio finanziamento: la medesima quota di spesa non può essere coperta due volte da risorse pubbliche.
Il cumulo non è vietato in assoluto: è ammesso nei limiti del costo sostenuto e nel rispetto delle specifiche clausole di ciascun bando. Operativamente significa che la somma di contributo ISI, crediti d’imposta e altre agevolazioni sulla stessa spesa non può eccedere il 100% del costo, e che occorre verificare se la disciplina di riferimento imponga di calcolare il credito d’imposta al netto del contributo ricevuto. Alcune misure prevedono espressamente questa riduzione della base di calcolo.
La verifica del cumulo va impostata prima di presentare la domanda, non a consuntivo: la struttura finanziaria del progetto e la tempistica degli ordini influenzano quali agevolazioni restano effettivamente accessibili. Il nostro team affianca l’impresa e il suo consulente fiscale in questa fase di pianificazione, integrando la strategia di partecipazione ai bandi a sportello con la valutazione degli effetti fiscali a valle.
Quando l’ente eroga un contributo assoggettato a ritenuta, agisce come sostituto d’imposta e deve rilasciare al beneficiario la Certificazione Unica, attestante le somme corrisposte e la ritenuta operata, oltre a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari. L’impresa utilizza la CU per scomputare la ritenuta dalle imposte dovute in dichiarazione: è un credito effettivo, non un costo.
Nel caso del contributo ISI destinato a beni strumentali, in assenza di ritenuta non vi è alcuna certificazione da attendere: l’impresa non deve cercare una CU che non verrà emessa, ma documentare la natura del contributo attraverso il provvedimento di concessione e la rendicontazione approvata. È un errore ricorrente: bloccare la chiusura del bilancio in attesa di un documento che non esiste.
| Adempimento | Soggetto onerato | Riferimento operativo |
|---|---|---|
| Applicazione ritenuta 4% (se dovuta) | INAIL (sostituto d’imposta) | Art. 28 c. 2 DPR 600/1973 |
| Rilascio Certificazione Unica | INAIL | Solo se la ritenuta è stata operata |
| Rilevazione contabile del contributo | Impresa beneficiaria | OIC 16 (conto impianti) |
| Scomputo della ritenuta subita | Impresa beneficiaria | Dichiarazione dei redditi |
| Variazioni fiscali e fiscalità differita | Impresa beneficiaria | Quadro RF e Nota integrativa |
| Informativa in Nota integrativa | Impresa beneficiaria | Metodo contabile adottato |
Va inoltre ricordato l’obbligo di trasparenza sulle erogazioni pubbliche: le imprese sono tenute a dare evidenza dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, in Nota integrativa o, per i soggetti non tenuti alla redazione, mediante pubblicazione sul proprio sito o sul portale dell’associazione di categoria. Il contributo ISI rientra in questo perimetro informativo e va indicato con importo, ente erogatore e causale.
Sì. L’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 esclude dalla ritenuta soltanto i contributi destinati all’acquisto di beni strumentali. I contributi in conto esercizio, erogati a copertura di costi di gestione, rientrano nel principio generale e subiscono la ritenuta del 4% a titolo di acconto, scomputabile in dichiarazione.
No. Il contributo a fondo perduto è erogato in assenza di un rapporto sinallagmatico, cioè senza una controprestazione resa all’ente: manca il presupposto oggettivo dell’IVA. Il contributo è quindi fuori campo IVA e non va emessa fattura elettronica. La documentazione rilevante è costituita dal provvedimento di concessione e dalla rendicontazione approvata.
Trattandosi di contributo in conto impianti, si rileva un credito verso l’ente in contropartita, alternativamente, di una riduzione del costo del cespite (metodo diretto) o di un risconto passivo pluriennale (metodo indiretto), secondo l’OIC 16. Nel metodo indiretto il risconto viene poi rilasciato a conto economico in quote correlate alla vita utile del bene. La scelta va mantenuta coerente e illustrata in Nota integrativa.
No, non nel caso tipico del bando ISI. Per i contributi in conto impianti la tassazione del contributo INAIL ISI è distribuita lungo il periodo di ammortamento del bene agevolato. La tassazione integrale per cassa nell’esercizio di incasso (art. 88 TUIR) riguarda invece i contributi in conto capitale privi di vincolo di destinazione a specifici cespiti.
Il cumulo è possibile solo nei limiti previsti dal bando e dalla disciplina della specifica agevolazione, senza superare il costo complessivamente sostenuto. Vige il divieto di doppio finanziamento della medesima quota di spesa e, in diversi casi, il credito d’imposta va calcolato al netto del contributo percepito. La verifica va fatta prima di presentare la domanda, non a investimento concluso.
Per i contributi in conto impianti la rilevazione segue il principio di competenza e avviene quando sussiste la ragionevole certezza del riconoscimento, tipicamente con il provvedimento formale e l’esito positivo della verifica, indipendentemente dalla data del bonifico. Il criterio di cassa è invece quello espressamente previsto dall’art. 88 TUIR per i contributi in conto capitale.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
La tassazione del contributo INAIL ISI è solo l’ultimo passaggio di un percorso che inizia molto prima: idoneità del progetto, preparazione documentale, click day e rendicontazione. Click Day Italia è specializzata nell’invio telematico delle domande di contributo a sportello, con tempi di invio nell’ordine dei millisecondi, e affianca l’impresa e il suo consulente su cumulo, adempimenti e corretta rilevazione in bilancio.
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Nel bando INAIL ISI quasi tutte le imprese concentrano le energie sul punteggio tecnico e sulla velocità del click day, trascurando la variabile che determina quanto contributo verrà davvero incassato: il regime di aiuto. Il de minimis INAIL ISI non è un dettaglio burocratico della modulistica, ma una scelta pregiudiziale che incide sull’ammissibilità della domanda e sul tetto massimo erogabile.
Un progetto perfetto, con punteggio soglia raggiunto e click day vinto, può essere decurtato o addirittura decadere se il plafond de minimis residuo dell’impresa unica non copre l’importo richiesto, oppure se in fase di erogazione emerge una posizione aperta nella cosiddetta lista Deggendorf. L’ente erogatore, prima di liquidare, interroga obbligatoriamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: è lì che i conti devono tornare.
Questa guida spiega come funziona il de minimis INAIL ISI alla luce del Regolamento (UE) 2023/2831, come si calcola il massimale di 300.000 euro, quali sono i confini dell’impresa unica, come si consulta l’RNA e cosa verifica la visura Deggendorf. Con un obiettivo pratico: arrivare alla domanda ISI 2027 senza sorprese in fase di rendicontazione.
Il bando INAIL ISI finanzia a fondo perduto progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con un’intensità di aiuto pari al 65% delle spese ammesse e un tetto massimo di contributo che nelle edizioni recenti si è attestato a 130.000 euro per gli Assi principali (gli Assi dedicati alle micro e piccole imprese e alla produzione agricola primaria hanno intensità di aiuto e massimali specifici, indicati di volta in volta nel testo del bando).
Quel tetto, però, è un limite teorico. Il limite reale è dato dall’intersezione fra tre grandezze: il massimale del bando, l’intensità di aiuto e il plafond residuo del regime prescelto. Se l’impresa ha già ricevuto aiuti in de minimis negli ultimi tre anni, il contributo effettivamente concedibile scende fino a capienza. È una verifica che va fatta prima di impostare il quadro economico del progetto, non dopo l’ammissione.
Il ragionamento è identico a quello che vale per la parte tecnica: come la perizia asseverata e la verifica tecnica del bando INAIL ISI devono essere impostate correttamente sin dalla progettazione, così il de minimis INAIL ISI va istruito a monte, con documenti alla mano. Il click day premia chi arriva pronto: documentazione completa, regime di aiuto verificato e invio nell’ordine dei millisecondi.
Va inoltre ricordato che il regime di aiuto non è reversibile a piacimento: una volta perfezionata la concessione, la modifica del regime comporta procedure complesse e, in molti casi, la rinuncia al contributo. È il motivo per cui la scelta va presa con un consulente che conosca sia la disciplina degli aiuti di Stato sia le regole specifiche del bando.
Il de minimis è il regime che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo contenuto senza notifica preventiva alla Commissione europea, perché considerati non idonei a falsare la concorrenza. La disciplina attualmente in vigore è il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, che ha sostituito il previgente Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Le due novità rilevanti per chi prepara una domanda ISI sono l’innalzamento del massimale e il nuovo criterio di calcolo temporale:
| Elemento | Reg. (UE) 1407/2013 (fino al 2023) | Reg. (UE) 2023/2831 (in vigore) |
|---|---|---|
| Massimale generale | 200.000 euro | 300.000 euro |
| Periodo di riferimento | Tre esercizi finanziari | Periodo mobile di tre anni (1.095 giorni) |
| Settore trasporto merci c/terzi | Massimale ridotto | Massimale generale unico |
| Registro centrale aiuti | Facoltativo | Obbligatorio per gli Stati membri |
| Periodo di applicazione | 2014-2023 | 01/01/2024 – 31/12/2030 |
Il passaggio dal criterio degli esercizi finanziari a un periodo mobile di tre anni è tutt’altro che formale. Il plafond non si “azzera” più con la chiusura del bilancio: va calcolato a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto, sommando tutti gli aiuti de minimis concessi nei 1.095 giorni precedenti. Un contributo ricevuto a novembre di due anni fa può quindi ancora erodere il plafond disponibile oggi.
Il massimale di 300.000 euro non si applica alla singola società, ma all’impresa unica: un perimetro definito dall’articolo 2 del Regolamento, che aggrega le imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni.
Tradotto in pratica: un gruppo con tre società operative controllate dalla stessa holding condivide un unico plafond de minimis da 300.000 euro. Se due consociate hanno già assorbito 260.000 euro di aiuti negli ultimi tre anni, la terza potrà ottenere al massimo 40.000 euro, a prescindere dal tetto previsto dal bando. I legami che si realizzano esclusivamente per il tramite di una persona fisica non sono espressamente contemplati dall’articolo 2 del Regolamento, che considera le relazioni fra imprese anche quando si realizzano per il tramite di una o più altre imprese: in presenza di società riconducibili allo stesso soggetto è comunque prudente verificare il caso concreto con l’ente concedente, perché il criterio del mercato rilevante o contiguo appartiene alla definizione di PMI (Raccomandazione 2003/361/CE) e non alla disciplina del de minimis.
Nel bando INAIL ISI il regime di aiuto si seleziona durante la compilazione della domanda sulla procedura informatica, prima della generazione del codice identificativo che abilita al click day. L’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, il regime prescelto e gli aiuti già percepiti. È una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000: eventuali dati errati espongono a revoca del contributo e a responsabilità penale.
Il de minimis INAIL ISI non è l’unica strada. Le edizioni del bando prevedono in alternativa l’applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria — il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) — con le sue condizioni specifiche in termini di tipologia di investimento, costi ammissibili e intensità massima di aiuto. Le due opzioni hanno logiche opposte:
| Aspetto | Regime de minimis | Regime “aiuti bando” (esenzione) |
|---|---|---|
| Vincolo principale | Plafond di 300.000 euro per impresa unica su tre anni | Condizioni tecniche e costi ammissibili del regolamento |
| Istruttoria | Più snella, basata su autodichiarazione e RNA | Più articolata, richiede dimostrazione dei requisiti |
| Effetto sul plafond | Erode il de minimis disponibile per altri bandi | Non consuma il plafond de minimis |
| Convenienza tipica | Imprese senza aiuti pregressi rilevanti | Imprese con plafond de minimis quasi saturo |
La valutazione va fatta in ottica pluriennale. Un’azienda che nei prossimi mesi intende partecipare ad altri bandi a sportello o accedere a incentivi in de minimis farebbe bene a preservare il plafond, orientandosi — dove ammesso dal bando e dalle caratteristiche del progetto — sul regime di esenzione. Al contrario, chi ha un progetto che difficilmente soddisfa le condizioni del GBER trova nel de minimis la via più lineare.
È lo scenario più frequente e più sottovalutato. L’impresa presenta un progetto da 200.000 euro di spese ammissibili, conta su 130.000 euro di contributo e scopre in fase di concessione di avere un residuo de minimis di soli 85.000 euro. L’esito non è la decadenza automatica, ma la rideterminazione in riduzione del contributo entro la capienza disponibile: il progetto va comunque realizzato per intero e rendicontato, con un esborso netto aziendale molto superiore al previsto.
Il calcolo va impostato prima di definire il perimetro dell’investimento, esattamente come si fa per i documenti di spesa in fase di rendicontazione del bando INAIL ISI. Lo stesso principio vale per chi punta agli Assi dedicati alle imprese di minori dimensioni, come l’Asse 4 2027 per micro e piccole imprese, dove il massimale del bando è più basso ma il vincolo del de minimis resta identico a livello di impresa unica.
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è la banca dati pubblica in cui confluiscono tutti gli aiuti individuali concessi alle imprese italiane, compresi quelli in de minimis. È lo strumento con cui si verifica il cumulo e si accerta il rispetto dei massimali.
Il funzionamento poggia su tre adempimenti obbligatori a carico del soggetto concedente, nel nostro caso l’INAIL:
La sezione “Trasparenza” del portale RNA è consultabile liberamente: consente di ricercare per codice fiscale o denominazione gli aiuti concessi a una determinata impresa, con base giuridica, importo e data di concessione. È il punto di partenza per ricostruire il proprio storico, anche se la visura ufficiale in de minimis — quella che fa fede nel procedimento — è riservata agli enti concedenti e ai soggetti abilitati.
Il Regolamento (UE) 2023/2831 ha reso obbligatoria per gli Stati membri l’istituzione di un registro centrale degli aiuti de minimis: in Italia questa funzione è assolta dall’RNA, con un progressivo spostamento dell’onere probatorio dall’autodichiarazione dell’impresa alla banca dati pubblica. Il che rende ancora più rischioso presentarsi al click day con uno storico aiuti non riconciliato: la discrepanza emerge in automatico.
Se il massimale risulta superato, l’ente non può concedere l’aiuto per la parte eccedente. Nei casi in cui il superamento emerga dopo l’erogazione, si apre un procedimento di revoca con recupero delle somme, maggiorate degli interessi calcolati dalla data di erogazione. Non esiste un regime di “tolleranza”: il superamento anche di un solo euro rende l’intero importo eccedente non compatibile.
La visura Deggendorf è la verifica, effettuata sulla sezione dedicata del Registro Nazionale degli Aiuti, dell’assenza a carico dell’impresa di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea. Il nome deriva dalla sentenza della Corte di giustizia UE sul caso Deggendorf, da cui discende il principio: chi non ha restituito un aiuto illegittimo non può riceverne di nuovi.
In concreto, il soggetto concedente acquisisce la visura prima della concessione e prima del pagamento. Se l’esito è positivo — ossia risulta una posizione Deggendorf aperta — l’erogazione è sospesa fino alla regolarizzazione. Le posizioni più ricorrenti nella prassi italiana riguardano aiuti dichiarati illegali in specifici regimi nazionali oggetto di decisioni della Commissione, con obbligo di restituzione a carico dei beneficiari.
La regolarizzazione passa da tre passaggi:
La visura ha una validità temporale limitata e viene ripetuta nei momenti chiave del procedimento: un esito negativo ottenuto in fase di domanda non mette al riparo da una verifica sfavorevole in fase di saldo. Per questo la posizione va monitorata per tutta la durata del progetto, che nel bando INAIL ISI può estendersi su più esercizi tra realizzazione, collaudo e upload della documentazione.
Il massimale di 300.000 euro vale per il de minimis generale. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore pesca e acquacoltura ricadono invece in regolamenti dedicati, con plafond sensibilmente più bassi e regole di cumulo specifiche. È un punto critico per chi presenta domanda sugli Assi agricoli del bando INAIL.
| Settore | Base giuridica | Massimale per impresa unica |
|---|---|---|
| Generale (industria, servizi, artigianato) | Reg. (UE) 2023/2831 | 300.000 euro su tre anni |
| Produzione agricola primaria | Reg. (UE) 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 | 50.000 euro su tre anni (con tetto nazionale cumulativo) |
| Pesca e acquacoltura | Reg. (UE) 717/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2023/2391 | 40.000 euro su tre esercizi finanziari (con tetto nazionale cumulativo) |
Il de minimis agricolo presenta due ulteriori complicazioni. La prima è il tetto nazionale cumulativo: ogni Stato membro dispone di un importo complessivo che, se esaurito, blocca nuove concessioni a prescindere dal plafond individuale. La seconda è la registrazione nei registri dedicati, con tempistiche e responsabilità a carico dell’ente concedente che vanno coordinate con l’RNA.
Attenzione anche alle imprese “miste”: un’azienda che svolge sia produzione primaria sia attività di trasformazione e commercializzazione può accedere al de minimis generale per la seconda, ma solo a condizione di garantire — con separazione contabile o distinzione delle attività — che l’aiuto non vada a beneficio della produzione primaria. In assenza di questa separazione, si applica il massimale più basso.
Va infine verificato, sul testo del bando pubblicato, quale regime disciplini l’Asse dedicato alla produzione agricola primaria: nelle edizioni recenti i finanziamenti su questo Asse sono stati concessi in regime di esenzione agricola ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, e non in de minimis. È una differenza che cambia completamente l’istruttoria e la documentazione da predisporre.
Dall’esperienza sui click day, gli errori sul de minimis INAIL ISI si concentrano su poche casistiche ricorrenti, tutte prevenibili con una verifica preliminare seria.
La prevenzione è sempre la stessa: ricostruzione documentale dello storico aiuti, mappatura societaria aggiornata e simulazione del plafond residuo alla data presunta di concessione. È un’attività da svolgere con mesi di anticipo rispetto al click day, in parallelo alla progettazione tecnica richiesta dagli Assi più selettivi, come l’Asse 3 2027 per la bonifica da agenti biologici e chimici.
Da completare prima dell’apertura della procedura informatica, non nei giorni del click day:
L’ente concedente non può erogare la quota eccedente il massimale di 300.000 euro: il contributo viene rideterminato entro la capienza disponibile. Se il superamento emerge dopo il pagamento, si attiva il recupero delle somme con interessi. Non esistono deroghe o franchigie: il tetto è inderogabile e riferito all’intera impresa unica.
Ai fini del de minimis il perimetro rilevante è quello delle imprese situate nello stesso Stato membro legate dai rapporti di controllo elencati nel Regolamento. Le partecipazioni estere non concorrono al plafond italiano, ma vanno comunque mappate: possono incidere sulla qualifica dimensionale di PMI, requisito autonomo richiesto da diversi Assi del bando.
La visura fotografa la situazione alla data di rilascio e viene acquisita dall’ente in più momenti del procedimento, tipicamente prima della concessione e prima dell’erogazione. Un esito favorevole ottenuto in fase di domanda non garantisce l’esito in fase di saldo: la posizione va monitorata per tutta la durata del progetto.
La scelta si effettua in fase di compilazione e, una volta consolidata la domanda ammessa a finanziamento, non è modificabile con una semplice comunicazione. Nella pratica, l’unica alternativa è la rinuncia al contributo. È il motivo per cui la valutazione fra de minimis ed esenzione va chiusa prima dell’invio, con il supporto di un consulente specializzato.
Dal Regolamento (UE) 2023/2831 il calcolo avviene su un periodo mobile di tre anni (1.095 giorni) a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto. Il vecchio criterio dei tre esercizi finanziari, previsto dal Reg. 1407/2013, non è più applicabile alle concessioni disposte sotto la nuova disciplina.
No. Per la produzione agricola primaria si applica il Reg. (UE) 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118, con massimale di 50.000 euro su tre anni e tetto nazionale cumulativo. Va inoltre verificato sul testo del bando se l’Asse agricolo sia disciplinato dal regolamento di esenzione agricola anziché dal de minimis.
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Il de minimis INAIL ISI è la variabile che separa un contributo incassato per intero da un contributo decurtato o revocato. Ricostruzione dello storico aiuti sull’RNA, perimetrazione dell’impresa unica, controllo della posizione Deggendorf e scelta consapevole fra de minimis e regime di esenzione: sono attività che richiedono competenza specifica sugli aiuti di Stato e vanno chiuse mesi prima dell’apertura dello sportello.
Click Day Italia affianca le imprese lungo tutto il percorso del bando INAIL ISI 2027: analisi preliminare del regime di aiuto più conveniente, verifica dei massimali de minimis, preparazione documentale, presidio della procedura informatica e invio della domanda nell’ordine dei millisecondi nel giorno del click day.
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La delega INAIL ISI è il primo vero ostacolo tecnico che separa un’impresa dal contributo a fondo perduto del bando ISI. Non è un dettaglio burocratico da sbrigare all’ultimo: è il presupposto giuridico e informatico senza il quale, il giorno del click day, nessuno potrà materialmente inviare la domanda per conto dell’azienda. Ogni anno decine di imprese arrivano alla finestra di invio con il progetto approvato, il punteggio-soglia raggiunto e il codice identificativo in mano, salvo scoprire che il soggetto incaricato non risulta abilitato sui servizi online dell’Istituto oppure che lo SPID del legale rappresentante è stato sospeso.
Questa guida operativa affronta la delega INAIL ISI dal punto di vista di chi deve decidere chi clicca: profili abilitabili, credenziali ammesse, differenza tra delega telematica sul portale e mandato professionale scritto, rischi ricorrenti e checklist di verifica. Il meccanismo descritto è strutturale e resta valido anche per il prossimo bando ISI INAIL. Il click day del bando ISI 2025 si è infatti già svolto il 24 giugno 2026 (finestra di invio 11:00-11:20), mentre il caricamento della documentazione a completamento delle domande ammesse resta aperto — dopo la proroga disposta da INAIL con avviso dell’8 settembre 2026 — fino al 26 ottobre 2026, ore 18:00, a pena di decadenza; alla data di pubblicazione di questo articolo INAIL non ha ancora pubblicato il testo del nuovo bando. Sulla base del pattern storico dell’Istituto — pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale a dicembre, come accaduto per l’ISI 2025 con la GU n. 293 del 18 dicembre 2025 — il testo del prossimo bando è atteso indicativamente entro la fine del 2026, seguito da diversi mesi di compilazione della domanda e, presumibilmente nel 2027, dall’apertura dello sportello informatico.
La domanda telematica del bando ISI non viene inviata da un’entità astratta chiamata “azienda”: viene inviata da una persona fisica identificata, che opera con credenziali personali su un profilo collegato al codice fiscale dell’impresa. Capire chi può essere quella persona è il punto di partenza di qualunque strategia di delega INAIL ISI.
I profili utilizzabili sono sostanzialmente quattro, con implicazioni molto diverse in termini di tempi di attivazione e responsabilità. Il legale rappresentante è la figura naturale, ma raramente è la scelta operativamente migliore: spesso non è la persona più rapida al computer né quella disponibile nella finestra esatta di apertura dello sportello. Il dipendente delegato internamente è la soluzione più flessibile per le aziende strutturate. L’intermediario abilitato — consulente del lavoro, commercialista, associazione di categoria — dispone di un profilo dedicato sul portale dell’Istituto e può assumere la delega dell’impresa per le pratiche connesse alle richieste di finanziamento ISI. Il partner tecnico specializzato, infine, affianca l’impresa sulla componente di velocità e infrastruttura.
| Profilo | Come si abilita | Tempi indicativi | Criticità |
|---|---|---|---|
| Legale rappresentante | Accesso con SPID/CIE/CNS e abilitazione al profilo ditta | Breve, se l’anagrafica è corretta | Disponibilità effettiva il giorno del click day |
| Dipendente delegato | Delega attribuita dal legale rappresentante o dall’Amministratore delle utenze digitali | Da pochi giorni a qualche settimana | Il delegato deve aver già effettuato un accesso con identità digitale |
| Intermediario abilitato | Registrazione profilo intermediario + abilitazione dalla sede territoriale + acquisizione delega | Anche diverse settimane | Passaggio d’ufficio non istantaneo, da avviare con largo anticipo |
| Partner tecnico click day | Mandato scritto con l’impresa e coordinamento con il profilo abilitato | Immediato sul piano contrattuale | Richiede che a monte esista un profilo regolarmente abilitato |
Il punto critico è che questi profili non sono alternativi ma cumulabili: l’impresa strutturata mantiene attivo il legale rappresentante, delega uno o due referenti interni e affianca un partner esterno. È esattamente la ridondanza che rende robusta la delega INAIL ISI nel momento in cui la finestra di invio dura pochi minuti.
Dal completamento del processo di dismissione delle vecchie credenziali dispositive, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto avviene esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), salvo le limitate eccezioni previste per i soggetti esonerati dallo SPID. Non esistono più username e password rilasciati dall’Istituto da usare il giorno del click day.
Lo SPID di livello 2 è lo standard di fatto: consente l’accesso sia ai servizi per i lavoratori sia ai servizi per le imprese. È un’identità personale e non cedibile, rilasciata alla persona fisica, non alla società: questo è il motivo per cui la condivisione delle credenziali tra colleghi non è una forma valida di delega, ma una prassi rischiosa da evitare.
| Credenziale | Cosa serve | Punti di attenzione per il click day |
|---|---|---|
| SPID livello 2 | App o OTP del gestore di identità | Dipende dal telefono e dalla rete mobile; verificare batteria, copertura e sessioni attive |
| CIE | Carta valida, PIN, lettore NFC o smartphone con app dedicata | Il PIN completo richiede la seconda metà consegnata in Comune; procedura più lenta |
| CNS | Smart card o token USB + driver e certificato valido | Certificato con scadenza: verificarne la validità residua in anticipo |
Sul piano operativo, la regola d’oro è una sola: il possesso della credenziale non equivale all’abilitazione. Un legale rappresentante può avere uno SPID perfettamente funzionante e non risultare comunque abilitato al profilo ditta sui servizi online. La verifica preventiva dell’accesso effettivo alla sezione dei servizi dedicati agli incentivi è parte integrante della delega INAIL ISI, non un controllo accessorio.
Va detto con chiarezza, perché è l’equivoco più diffuso: SPID, CIE e CNS sono necessari ma non sufficienti. Servono per compilare la domanda e per gestire la delega, ma il giorno del click day non sono l’unico lasciapassare. La procedura INAIL prevede due adempimenti ulteriori e propedeutici all’invio: lo scaricamento del token, cioè il codice identificativo della domanda generato al termine della compilazione, e la registrazione al portale “Partecipante” e, ove previsto, al portale “Amministratore”, i servizi online dedicati allo sportello informatico. Senza token e senza registrazione ai portali l’invio non è possibile nemmeno con credenziali perfettamente funzionanti.
La delega INAIL ISI non si esaurisce in un modulo firmato e archiviato: è una configurazione che deve esistere dentro il sistema informatico dell’Istituto. La catena logica, semplificando, è questa.
Il passaggio più sottovalutato è il quinto. L’abilitazione del profilo intermediario passa da un’istruttoria degli uffici territoriali e non è immediata: avviarla a ridosso dell’apertura dello sportello significa esporsi al rischio di arrivare al giorno dell’invio senza poter operare. Per le imprese che partecipano ai bandi a sportello questa è la differenza tra una domanda inviata e un’opportunità persa.
Una precisazione importante: la delega INAIL ISI riguarda l’abilitazione a operare, non la qualità del progetto. Restano a monte tutti gli adempimenti sostanziali — verifica dei requisiti, calcolo dei parametri e raggiungimento della soglia minima di ammissibilità — che trattiamo nella guida completa alla compilazione della domanda ISI.
Qui si concentra l’equivoco più frequente. Esistono due piani distinti che nella pratica aziendale vengono spesso sovrapposti, con conseguenze sgradevoli in caso di contestazione o di controllo.
È l’atto tecnico-amministrativo con cui l’impresa consente a un altro soggetto di operare sui propri servizi online. Vive dentro il sistema, è tracciata, revocabile e associata a un codice fiscale preciso. È l’unica forma di delega che il sistema informatico “vede” e riconosce. Senza di essa, per il portale, il soggetto incaricato semplicemente non esiste.
È l’atto contrattuale tra impresa e consulente o partner tecnico. Disciplina l’incarico, il perimetro delle attività, le responsabilità reciproche, i compensi e il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. Non sostituisce la delega telematica, ma la giustifica giuridicamente: un mandato senza delega a sistema non permette di operare, una delega a sistema senza mandato lascia scoperto il rapporto tra le parti.
Un mandato ben costruito per l’invio telematico della domanda ISI contiene almeno questi elementi:
Formalizzare entrambi i livelli è ciò che rende la delega INAIL ISI non solo funzionante, ma anche difendibile. È una prassi standard nella finanza agevolata e distingue l’impresa organizzata da quella che improvvisa.
Il click day del bando ISI si esaurisce in una finestra brevissima: l’ordine cronologico di arrivo decide l’accesso alle risorse. In quel contesto qualunque attrito sull’accesso equivale a un’esclusione. Ecco le criticità che, nella nostra esperienza operativa, si ripetono con maggiore frequenza.
| Rischio | Effetto sul click day | Prevenzione |
|---|---|---|
| SPID sospeso per documento d’identità scaduto | Accesso negato alla procedura, nessun invio possibile | Controllo della validità del documento con largo anticipo |
| SPID di livello 1 anziché livello 2 | Autenticazione non sufficiente per i servizi | Verifica del livello e upgrade presso il gestore |
| Token della domanda non scaricato | Invio impossibile: manca il codice identificativo richiesto dallo sportello informatico, anche con SPID perfettamente funzionante | Scaricare e conservare il token subito dopo la compilazione, con copia di backup condivisa tra i profili abilitati |
| Portali Partecipante e Amministratore non configurati | Accesso allo sportello informatico non disponibile il giorno del click day, a prescindere dalle credenziali | Completare le registrazioni con almeno 2 giorni di anticipo e verificare il login |
| Delega non ancora attiva a sistema | Il delegato non vede il profilo aziendale | Attivazione e verifica settimane prima dell’apertura |
| Cambio di legale rappresentante non aggiornato | Profilo ditta disallineato | Allineamento anagrafico preventivo |
| OTP irraggiungibile (telefono spento, scarso segnale) | Secondo fattore non ricevuto in tempo | Postazione cablata, dispositivo carico, rete alternativa |
| Certificato CNS scaduto | Autenticazione rifiutata | Rinnovo del certificato con mesi di margine |
| Nessun test preventivo dell’accesso | Problemi scoperti a sportello aperto | Prova completa dalla postazione definitiva |
Le prime due righe della tabella riguardano l’identità digitale, la terza e la quarta la catena tecnica dello sportello informatico: sono rischi indipendenti fra loro e vanno presidiati separatamente. Un’azienda con credenziali impeccabili ma senza token scaricato e senza registrazione ai portali Partecipante e Amministratore resta fuori esattamente come chi ha lo SPID sospeso.
Va aggiunto un rischio meno tecnico ma altrettanto concreto: la solitudine operativa. Un solo soggetto abilitato, una sola postazione, una sola connessione. Basta un imprevisto — un’influenza, un blackout, un problema di linea — per azzerare mesi di preparazione progettuale. Una delega INAIL ISI progettata correttamente prevede sempre almeno un profilo di riserva abilitato e testato.
Riassumiamo in una sequenza operativa ciò che ogni impresa dovrebbe completare prima dell’apertura dello sportello informatico. È la checklist che utilizziamo con i nostri clienti per mettere in sicurezza la delega INAIL ISI e, insieme a questa, tutta la catena tecnica che abilita l’invio.
I passi 5 e 6 sono quelli che più spesso vengono scoperti troppo tardi, perché non appartengono al mondo della delega in senso stretto: sono adempimenti dello sportello informatico. Vale la pena ripeterlo, perché è la sintesi operativa di questa guida: SPID, CIE e CNS sono condizione necessaria ma non sufficiente per partecipare al click day. Senza token scaricato e senza registrazione ai portali Partecipante e Amministratore, la domanda non parte.
Ogni passo non completato è un punto di rottura potenziale. La differenza tra le imprese che ottengono il contributo e quelle che restano fuori raramente sta nel progetto: molto più spesso sta nella preparazione di questa catena. Lo stesso approccio vale per gli altri contributi a fondo perduto erogati con procedura a sportello, dal bando INAIL agricoltura alle misure regionali più competitive.
Chiarito il quadro, resta la domanda che conta: a chi conviene affidare il clic? La risposta dipende da due variabili che raramente coesistono nella stessa persona: la titolarità formale per operare e la velocità tecnica di esecuzione.
Un click day si decide su scarti minimi. Non è una questione di buona volontà: pesano la latenza della connessione, la reattività della postazione, la familiarità con il flusso di schermate e la capacità di non esitare nel momento esatto dell’apertura. Per questo Click Day Italia lavora in affiancamento all’impresa e al suo consulente: l’azienda mantiene il controllo formale della pratica, il nostro network di operatori specializzati porta l’infrastruttura e l’addestramento necessari a comprimere i tempi di invio nell’ordine dei millisecondi.
Il modello che proponiamo alle PMI e alle aziende strutturate è semplice: supporto nella preparazione documentale, verifica puntuale di credenziali, token e deleghe, registrazione ai portali dello sportello informatico, prove di accesso ripetute, presidio della finestra di apertura con più operatori e più linee. La delega INAIL ISI viene impostata insieme, con i tempi giusti, e non lasciata all’ultima settimana.
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No, se a operare è il legale rappresentante già abilitato al profilo ditta non serve alcuna delega ulteriore. Serve però la verifica che il profilo sia effettivamente attivo e che dia accesso alla sezione dedicata agli incentivi, oltre al token della domanda e alla registrazione ai portali dello sportello informatico. Se invece opera chiunque altro — dipendente, consulente o associazione — la delega è indispensabile.
Per l’accesso ai servizi online l’identità utilizzata è quella della persona fisica, associata poi al profilo dell’impresa. Anche quando esistono identità digitali per uso professionale, il principio non cambia: le credenziali sono personali e non devono essere cedute a terzi. La condivisione di SPID tra colleghi non è una forma valida di delega.
Il più presto possibile. L’abilitazione del profilo intermediario richiede un’istruttoria della sede territoriale competente e non è un’operazione istantanea. Considerando anche l’eventuale acquisizione della delega dell’impresa, è prudente muoversi con settimane di anticipo rispetto all’apertura dello sportello informatico.
No, e viceversa. Il mandato professionale regola il rapporto tra impresa e consulente o partner tecnico; la delega telematica è la configurazione che il sistema informatico riconosce. Servono entrambi: il mandato senza delega non consente di operare, la delega senza mandato lascia il rapporto privo di disciplina contrattuale e di copertura GDPR.
Nella pratica, l’invio salta. I tempi di sblocco di uno SPID sospeso o di un certificato scaduto non sono compatibili con una finestra di pochi minuti. L’unica difesa è preventiva: verifica delle scadenze, test di accesso ripetuti e almeno un profilo di riserva abilitato e collaudato, previsto nel piano di continuità. Lo stesso vale per il token della domanda e per la registrazione ai portali Partecipante e Amministratore: vanno sistemati giorni prima, non il giorno stesso.
Sì, ed è la scelta consigliata. Il legale rappresentante abilitato, o l’Amministratore delle utenze digitali, può delegare più soggetti a operare sui servizi online per conto dell’impresa. La ridondanza dei profili abilitati è uno dei fattori che riducono maggiormente il rischio operativo.
La delega INAIL ISI è il cuore logistico della partecipazione al bando: definisce chi ha il diritto di inviare, con quali credenziali e sotto quale responsabilità. È anche l’area in cui si concentrano gli errori più costosi, perché produce i suoi effetti in un istante che non ammette recuperi. Impostarla nei tempi corretti — profili abilitati, identità digitali verificate, token scaricato, portali Partecipante e Amministratore configurati, mandato formalizzato, piano B pronto — significa presentarsi allo sportello con la sola variabile che conta davvero: la velocità.
La fase competitiva del bando ISI 2025 è ormai chiusa — click day del 24 giugno 2026 — mentre il caricamento della documentazione a completamento delle domande ammesse è stato prorogato da INAIL al 26 ottobre 2026, ore 18:00, a pena di decadenza. Il testo del nuovo bando non risulta ancora pubblicato da INAIL; seguendo il pattern storico dell’Istituto — pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dicembre — è atteso indicativamente entro la fine del 2026, con i mesi successivi dedicati alla compilazione della domanda e l’apertura dello sportello informatico del prossimo click day INAIL presumibilmente nel 2027. Si tratta di stime basate sulle edizioni precedenti, non di date ufficiali: proprio per questo i mesi che precedono la pubblicazione sono la finestra utile per mettere ordine. Se la tua azienda ha bisogno di supporto per gestire delega, credenziali, token e invio telematico della domanda ISI, il team di Click Day Italia può affiancarti in ogni fase: dalla verifica delle abilitazioni alla preparazione documentale, fino al presidio operativo della finestra di invio. Compila il form qui sotto per richiedere una consulenza dedicata sul bando ISI INAIL.
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