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I bando INAIL ISI Amianto massimali sono il parametro che determina l’esito economico della domanda: il contributo non si calcola sul preventivo dell’impresa di bonifica, ma sui valori limite per metro quadro fissati dall’Allegato 3 dell’Avviso pubblico ISI. Chi costruisce il quadro economico partendo dall’offerta commerciale, e non dai massimali, arriva al click day con numeri destinati a essere rideterminati in istruttoria.
In questo approfondimento analizziamo i massimali di spesa della bonifica da materiali contenenti amianto (MCA), la struttura del contributo al 65% compreso tra 5.000 e 130.000 euro e — punto più frainteso dell’intero Avviso — i 2 soli interventi aggiuntivi ammessi al contributo dell’80%. Il bando INAIL ISI Amianto massimali richiede infatti di distinguere con precisione i tetti di contributo dai tetti di spesa: due grandezze diverse, spesso confuse, che valgono migliaia di euro sul risultato finale.
I valori riportati sono quelli dell’Avviso pubblico ISI 2025 — Allegato 3 «Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto». INAIL può rimodulare parametri e aliquote a ogni edizione: la verifica sull’Avviso vigente va effettuata prima di chiudere il quadro economico.
L’Allegato 3 dell’Avviso ISI finanzia a fondo perduto i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto realizzati dalle imprese sui luoghi di lavoro in cui esercitano la propria attività. Si rivolge alle aziende iscritte alla Camera di Commercio, comprese le PMI, che rispettano i requisiti di regolarità contributiva e assicurativa previsti dall’Avviso.
La struttura del finanziamento è netta: l’importo del progetto, dato dalla somma delle spese di progetto (punto A) e delle spese tecniche e assimilabili (punto B), è finanziabile nella misura del 65%, a condizione che il contributo risultante sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Va sottolineato subito, perché è l’errore più diffuso: 5.000 e 130.000 euro sono soglie di contributo, non di spesa di progetto.
Approfondimento — Per requisiti di accesso, dotazione, tempistiche e procedura completa di partecipazione, la guida di riferimento è Bando INAIL ISI Amianto 2027: Contributi per Bonifica MCA nelle PMI. Questo articolo si concentra esclusivamente sui massimali di spesa e sui 2 interventi aggiuntivi ammessi all’80%.
Sul piano dell’ammissibilità, il perimetro è più stretto di quanto molte aziende immaginano. Sono finanziabili unicamente gli interventi di rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Restano quindi esclusi la rimozione senza smaltimento, l’incapsulamento, il confinamento e il mero smaltimento di MCA già rimossi in precedenza.
Il punteggio della Sezione 3 premia inoltre l’ampiezza dell’intervento: 80 punti per la rimozione di coperture in MCA e il loro rifacimento, 85 punti quando il progetto comprende anche la rimozione dei controsoffitti. Un elemento di cui tenere conto già in fase di definizione del perimetro tecnico, insieme ai bando INAIL ISI Amianto massimali che ne quantificano la spesa ammissibile.
Il sistema dei bando INAIL ISI Amianto massimali si basa su valori limite unitari applicati alla superficie oggetto di bonifica. Determinata la superficie, il massimale definisce la spesa ammissibile; su quella spesa si applica poi l’aliquota del 65% per ottenere il contributo. La quota di preventivo eccedente il massimale resta integralmente a carico dell’impresa.
| Voce | Valore limite | Criterio di misura / nota |
|---|---|---|
| Bonifica e rifacimento della copertura in MCA | 60 euro/mq | Superficie in proiezione in pianta della copertura da bonificare |
| Bonifica del controsoffitto in MCA (o sottocopertura) | 20 euro/mq | Superficie in proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare |
| Parapetti, ancoraggi e scale verticali permanenti | 10% delle spese ammissibili della specifica copertura | Rientrano nel progetto principale al 65% |
| Spese tecniche e assimilabili | 10% delle spese di progetto (punto A), max 10.000 euro | Perizia asseverata: tetto specifico di 1.850 euro (oneri previdenziali inclusi) |
| Aliquota di finanziamento | 65% dell’importo di progetto (A + B) | Contributo tra 5.000 e 130.000 euro |
La superficie si calcola in proiezione in pianta, includendo gli eventuali lucernari integrati nella copertura anch’essi oggetto di rimozione ed escludendo le parti non costituite da MCA che non vengono rimosse. Nel valore limite di 60 euro/mq sono comprese:
Non sono invece finanziabili le spese di rifacimento o consolidamento delle strutture di sostegno della copertura, né quelle relative agli elementi strutturali del tetto, alle orditure, ai solai e alle travature. È una esclusione pesante sui capannoni datati, dove il rifacimento della copertura si accompagna spesso al recupero dell’orditura portante: quelle voci vanno scorporate dal quadro economico.
Per la bonifica del controsoffitto in MCA il valore limite è di 20 euro/mq, sempre calcolato sulla proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi i lucernari integrati oggetto di rimozione. Il massimale comprende la rimozione del controsoffitto, le spese edili accessorie, l’esecuzione dei lavori in sicurezza e il Piano di lavoro art. 256. Le stesse condizioni si applicano alla sottocopertura, ossia al rivestimento interno posto subito al di sotto e a diretto contatto con la copertura o con il materiale coibente interposto.
La Sezione 3 bis dell’Allegato 3 ammette due sole tipologie di intervento aggiuntivo, nessun’altra. Quando l’impresa decide di realizzarne uno, il progetto di bonifica acquisisce la qualifica di «progetto principale» e le sue regole valgono, ove applicabili, anche per l’aggiuntivo.
Gli interventi aggiuntivi, comprensivi delle relative spese tecniche, possono essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo complessivo pari alla minore cifra tra:
In ogni caso, l’importo richiesto per l’intervento aggiuntivo non può superare quello del progetto principale. Il punto tecnico da cui dipende tutto il quadro economico è questo: i 20.000 euro sono un tetto di contributo, non di spesa. Poiché l’aliquota è dell’80%, la spesa aggiuntiva capiente arriva fino a 25.000 euro (20.000 / 0,80 = 25.000). Formulare la domanda come «80% fino a 20.000 euro di spesa» significa autoridursi il contributo di 4.000 euro.
Da notare, infine, ciò che non rientra tra i 2 interventi aggiuntivi: parapetti permanenti, ancoraggi fissati permanentemente e scale verticali permanenti sono spese del progetto principale al 65%, ammesse entro il 10% delle spese ammissibili della specifica copertura su cui vengono installati. Lo stesso vale per le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali), già comprese nel valore limite di 60 euro/mq del progetto principale. Classificarli come «aggiuntivi all’80%» è un errore che compromette la coerenza dell’intera domanda.
Vediamo l’applicazione concreta dei bando INAIL ISI Amianto massimali. Ipotesi: PMI manifatturiera con 1.200 mq di copertura in MCA misurati in proiezione in pianta, 300 mq di controsoffitto in MCA e un impianto fotovoltaico da installare sulla nuova copertura come intervento aggiuntivo.
| Voce | Quantità | Massimale | Spesa ammissibile | Aliquota | Contributo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonifica e rifacimento copertura MCA | 1.200 mq | 60 euro/mq | 72.000 euro | 65% | 46.800 euro |
| Bonifica controsoffitto MCA | 300 mq | 20 euro/mq | 6.000 euro | 65% | 3.900 euro |
| Totale progetto principale | — | — | 78.000 euro | 65% | 50.700 euro |
| Intervento aggiuntivo: fotovoltaico (max 20 kW) | — | tetto contributo 20.000 euro | 25.000 euro | 80% | 20.000 euro |
| Contributo totale | 70.700 euro | ||||
Il ragionamento passo per passo. Il progetto principale genera una spesa ammissibile di 78.000 euro e un contributo di 50.700 euro (46.800 + 3.900), ampiamente entro il contributo massimo erogabile di 130.000 euro e ben sopra il minimo di 5.000 euro.
Per l’intervento aggiuntivo si confrontano i due limiti: il residuo del massimale è pari a 130.000 − 50.700 = 79.300 euro, quindi non è il vincolo stringente; opera invece il tetto assoluto di 20.000 euro di contributo. Con l’aliquota dell’80%, la spesa ammissibile corrispondente è di 25.000 euro. Verificata anche l’ultima condizione — il contributo aggiuntivo (20.000 euro) non supera quello del principale (50.700 euro) — il contributo totale è di 70.700 euro.
Il dato strategico: l’intervento aggiuntivo aggiunge 20.000 euro di contributo su 25.000 euro di spesa, un rapporto nettamente superiore al 65% del progetto principale. Trascurarlo significa rinunciare alla quota di finanziamento a più alta redditività dell’intera operazione. Il team di ClickDay Italia costruisce il quadro economico partendo da questa verifica di capienza, non dal preventivo commerciale.
Oltre ai massimali, l’Allegato 3 impone requisiti soggettivi e oggettivi la cui mancata verifica preliminare porta all’esclusione, indipendentemente dalla correttezza dei numeri.
Sul fronte documentale, la perizia asseverata (Modulo B3) è il documento cardine: deve descrivere l’intervento e il dettaglio delle spese, ed essere corredata dai preventivi della ditta di bonifica iscritta in 10A/10B, del rifacimento delle coperture, degli ancoraggi e delle spese tecniche, oltre a visura catastale con planimetria, documentazione fotografica, immagine aerea georeferenziata, planimetria quotata e certificato di analisi di almeno un campione per ogni copertura, sottocopertura o controsoffitto, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute.
La fase di caricamento ha regole proprie su formati, dimensioni e denominazione dei file: le specifiche operative sono nella guida Upload Documentazione Bando INAIL ISI, mentre il percorso di compilazione è dettagliato in Come Compilare Domanda Bando INAIL Amianto 2026: Guida in 8 Step.
Nelle pratiche bando INAIL ISI gli errori sui bando INAIL ISI Amianto massimali si concentrano su poche fattispecie ricorrenti, tutte prevenibili con una verifica preliminare del quadro economico.
Resta poi il fattore decisivo: anche un quadro economico impeccabile non produce contributo se la domanda non viene inoltrata nei primi millisecondi del bando a sportello. Sulla dotazione dell’edizione in corso il quadro completo è in Bando ISI INAIL 2026: 600 Milioni a Fondo Perduto per la Sicurezza sul Lavoro. L’ottimizzazione dei massimali va quindi sempre accompagnata da una strategia di invio affidata a professionisti.
Il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura in MCA è pari a 60 euro per mq, calcolati sulla superficie in proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi i lucernari integrati oggetto di rimozione.
Sì. Per la bonifica del controsoffitto in MCA il valore limite è di 20 euro per mq, sempre in proiezione in pianta. Le stesse condizioni si applicano alla sottocopertura, cioè al rivestimento interno posto a diretto contatto con la copertura o con il materiale coibente interposto.
Sono soltanto due: la realizzazione di coperture a verde (UNI 11235:2015, su coperture piane o inclinate fino a 5°) e l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, con eventuali sistemi di accumulo e potenza nominale massima di 20 kW, installati sulla nuova copertura in sostituzione di quella bonificata.
Di contributo. Gli interventi aggiuntivi sono finanziati fino all’80% del loro valore, entro la minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000 euro e il residuo del massimale (130.000 euro meno l’importo richiesto per il progetto principale). Con l’80%, a 20.000 euro di contributo corrisponde una spesa capiente di 25.000 euro.
No. Parapetti permanenti, ancoraggi fissati permanentemente e scale verticali permanenti sono spese del progetto principale finanziate al 65%, ammesse entro il 10% delle spese ammissibili della specifica copertura su cui vengono installati, e devono essere conformi rispettivamente alle norme UNI 11996:2025, UNI 11578:2015 e UNI 11962:2024.
No. Sono finanziabili unicamente gli interventi di rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Restano esclusi l’incapsulamento, il confinamento, la rimozione senza smaltimento e il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Il bando INAIL ISI Amianto premia i progetti costruiti correttamente sui massimali di spesa, con i 2 interventi aggiuntivi valorizzati al massimo della capienza e inviati nei primi millisecondi del click day. Il team di ClickDay Italia affianca la tua azienda dalla verifica di idoneità alla costruzione del quadro economico, fino all’invio telematico della domanda.
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Lo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI è il passaggio che separa un progetto finanziato da un progetto rimasto fuori per carenza di fondi. È anche uno degli aspetti più fraintesi dell’intera procedura: molte imprese immaginano una graduatoria “viva”, che si muove per mesi liberando posizioni. Non è così. L’Avviso pubblico ISI 2025 disciplina il subentro come un evento unico, che si consuma prima della pubblicazione degli elenchi definitivi e non si riapre più dopo. Nel frattempo cambia un dato operativo rilevante: con comunicato INAIL dell’8 settembre 2026 i termini per il perfezionamento delle domande ammesse negli elenchi CD (Click Day) e NCD (No Click Day) sono stati prorogati e unificati in un unico termine, il 26 ottobre 2026 alle ore 18:00. Le imprese in posizione utile hanno quindi più tempo per completare la documentazione, ma quel tempo va gestito con metodo. In questa guida analizziamo come funziona realmente lo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI, quali risorse lo alimentano, quali invece finiscono sui bandi futuri e cosa deve fare un’impresa in attesa dell’esito definitivo.
Il primo dato da mettere a fuoco riguarda i tempi. Con il comunicato INAIL dell’8 settembre 2026, i termini di scadenza per il perfezionamento delle domande ammesse negli elenchi CD e NCD sono stati prorogati e unificati in un termine unico: 26 ottobre 2026, ore 18:00. Non esistono più due calendari paralleli da monitorare: chi è in posizione utile, su qualsiasi percorso, lavora ora sulla stessa data.
Questa proroga incide direttamente sulla dinamica dello scorrimento elenco cronologico INAIL ISI. Le risorse che tornano disponibili derivano in primo luogo dalle decadenze delle imprese ammesse che non completano l’invio della documentazione nei termini (art. 15), cui si sommano le risorse assegnate alle singole regioni e non integralmente utilizzate (art. 4). Uno slittamento del termine di perfezionamento sposta in avanti anche il momento in cui quelle risorse diventano quantificabili e, di conseguenza, il momento in cui INAIL può procedere alla redistribuzione e pubblicare gli elenchi definitivi.
Per le imprese in attesa il messaggio operativo è duplice: chi è già ammesso ha margine in più per non sbagliare, chi è provvisoriamente escluso deve mettere in conto un’attesa e, soprattutto, deve capire che la propria sorte dipende da un unico passaggio di redistribuzione, non da una serie di finestre successive.
Il 26 ottobre 2026 alle ore 18:00 non è una scadenza burocratica tra le tante: è il momento in cui il sistema fotografa chi ha davvero completato la pratica e chi no. Da quella fotografia discendono le decadenze, e dalle decadenze discendono le risorse che alimentano il subentro. Un ritardo anche solo formale nell’invio del Modulo A o di un allegato obbligatorio produce l’effetto paradossale di far perdere il contributo a un’impresa ammessa, liberando risorse per un’altra. Per una ricostruzione completa del percorso che porta all’elenco definitivo, è utile leggere anche il nostro approfondimento sulla graduatoria Click Day INAIL 2026 (Bando ISI), che ripercorre in 7 passaggi l’intero iter di formazione degli elenchi.
Parlare genericamente di “graduatoria ISI” è impreciso, perché l’Avviso pubblico ISI 2025 prevede due percorsi tecnicamente distinti, con conseguenze molto diverse sullo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI. Capire in quale dei due si trova la propria domanda è il presupposto per leggere correttamente il proprio stato.
Il percorso No Click Day disciplinato dall’art. 14.1 si attiva quando lo stanziamento previsto per un determinato Asse e per una determinata regione è già sufficiente a coprire tutte le domande pervenute. È lo scenario tipico degli Assi 1-4. In questo caso INAIL pubblica direttamente un elenco regionale provvisorio nel quale tutte le domande sono collocate in posizione utile.
La conseguenza è decisiva: nel percorso NCD non esiste lo stato “fuori dai fondi”. Chi compare in quell’elenco è già sostanzialmente ammesso e deve soltanto perfezionare la domanda, inviando Modulo A e documentazione entro i termini. L’elenco definitivo NCD, infatti, classifica le domande in due sole categorie: ammissibili definitivamente oppure decadute per mancato invio della documentazione nei termini. Il rischio, qui, non è la carenza di fondi ma esclusivamente l’errore procedurale. Abbiamo dedicato al tema una guida specifica: No Click Day INAIL ISI: guida completa agli Assi 1-4.
Il percorso dello sportello informatico, regolato dall’art. 15 e tipico dell’Asse 5 Agricoltura, funziona in modo opposto. Le domande vengono acquisite in ordine cronologico e, quando la dotazione disponibile in quel momento si esaurisce, le domande successive vengono collocate nell’elenco cronologico provvisorio con lo stato “provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi”.
È solo in questo percorso che ha senso parlare di attesa e di possibile subentro. L’avverbio “provvisoriamente” non è una formula di cortesia: indica che la posizione potrà essere rivista una sola volta, in sede di redistribuzione, prima della pubblicazione dell’elenco definitivo. Confondere i due percorsi porta molte imprese a interpretare male il proprio stato e, nei casi peggiori, a trascurare gli adempimenti di perfezionamento nella convinzione errata di essere escluse.
Il cuore dello scorrimento elenco cronologico INAIL ISI è la redistribuzione delle risorse prevista dall’art. 4 dell’Avviso pubblico ISI 2025. Si tratta di un evento unico, collocato in un momento preciso della procedura: dopo la scadenza dei termini di perfezionamento e la conseguente rilevazione delle decadenze, ma prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. Non è un processo continuo, non si ripete a intervalli e non produce aggiornamenti periodici della graduatoria.
Le risorse che si liberano perché alcune imprese ammesse non hanno inviato Modulo A e documentazione nei termini (art. 18) rientrano nella disponibilità di INAIL e vengono riassegnate secondo i criteri dell’art. 4. Il risultato di questa operazione è cristallizzato negli elenchi definitivi: lì, e solo lì, compare per la prima volta lo stato che ogni impresa in attesa spera di leggere.
La redistribuzione segue una sequenza precisa, non discrezionale:
1. Primo livello – tra regioni dello stesso Asse: i fondi non utilizzati in una regione vengono assegnati alle altre regioni e province autonome dello stesso Asse in cui risultano domande non soddisfatte. Se restano ancora somme residue nello stesso Asse, queste confluiscono in un unico totale nazionale di Asse, utilizzato per ammettere la prima domanda esclusa di ogni regione secondo l’ordine cronologico.
2. Secondo livello – tra gli Assi 1-4: se dopo il primo passaggio restano risorse residue, queste vengono redistribuite tra gli Assi da 1 a 4, in proporzione alle domande non soddisfatte di ciascun Asse.
3. Terzo livello – verso l’Asse 5: se le operazioni sugli Assi 1-4 arrivano a soddisfare tutte le domande, gli eventuali avanzi confluiscono sull’Asse 5.
Questa cascata spiega perché il destino di una domanda non dipenda soltanto dall’andamento della propria regione: una quota significativa di decadenze concentrata altrove può produrre effetti sul proprio Asse. Ed è anche il motivo per cui nessun operatore serio può promettere previsioni numeriche sul subentro prima della pubblicazione degli elenchi definitivi.
Negli elenchi cronologici definitivi le domande che hanno beneficiato della redistribuzione vengono identificate con lo stato “SUBENTRATE in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento”. È la conferma formale che lo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI ha prodotto effetti su quella specifica posizione.
Da quel momento l’impresa subentrata rientra nel percorso ordinario: dovrà rispettare gli adempimenti di perfezionamento e gli obblighi documentali previsti dall’Avviso, con la stessa rigidità applicata alle domande ammesse in prima battuta. Il subentro, in altre parole, non è un traguardo ma un ingresso in corsa in una procedura che continua a non perdonare ritardi formali.
Questo è il punto su cui si concentra la maggior parte degli equivoci. L’art. 4 dell’Avviso pubblico ISI 2025 è esplicito: “Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate”. Una volta pubblicato l’elenco definitivo, il capitolo scorrimento per quella edizione è chiuso.
Esiste una sola eccezione, e non è un nuovo scorrimento: l’ammissione di domande escluse unicamente per errori imputabili alla procedura INAIL. In quel caso non si redistribuiscono risorse in base a un criterio di merito o di posizione, si corregge un errore tecnico dell’amministrazione ripristinando la situazione che si sarebbe determinata in assenza del malfunzionamento.
Ne deriva una conseguenza netta per le imprese che nell’elenco definitivo risultano “definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi”: per l’edizione in corso non esiste più alcuna possibilità di subentro. L’orizzonte utile diventa l’Avviso successivo, e la strategia corretta è preparare per tempo la partecipazione alla prossima edizione anziché attendere movimenti di graduatoria che l’Avviso esclude.
Le revoche del finanziamento disciplinate dall’art. 26 intervengono in una fase molto più avanzata: dopo il provvedimento di concessione, quindi ben oltre la pubblicazione degli elenchi definitivi. Lo stesso vale per le rinunce delle imprese ammesse.
L’Avviso prevede che le risorse così liberate “potranno essere utilizzate per finanziare altri progetti”, ma va letto in combinato disposto con il divieto dell’art. 4: poiché dopo gli elenchi definitivi non si effettuano ulteriori operazioni di scorrimento, quelle somme non riaprono la graduatoria dell’edizione corrente. Alimentano, semmai, bandi futuri. Chi ha ottenuto la concessione deve quindi guardare alle revoche non come a un’opportunità di scorrimento, ma come a un rischio da presidiare: il tema è approfondito nella nostra guida su controlli e revoca del contributo INAIL ISI.
Analogo il discorso per le economie che emergono in sede di rendicontazione. La nota 39 dell’Avviso stabilisce che “le risorse che si rendessero definitivamente disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici per la stessa finalità”.
La formulazione è inequivocabile: quelle risorse vanno ad Avvisi successivi, mai a un nuovo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI dell’edizione in corso. È un punto che conviene fissare, perché circola l’idea opposta – che una rendicontazione andata male da qualche parte possa “riaprire” la graduatoria – e su questa aspettativa infondata alcune imprese rinviano decisioni di investimento. Per capire come si struttura correttamente la fase finale della pratica, rimandiamo alla guida su rendicontazione del bando INAIL ISI e richiesta di saldo.
La decadenza è il meccanismo che alimenta, di fatto, l’intero scorrimento elenco cronologico INAIL ISI. Le imprese collocate in posizione utile che non inviano Modulo A e documentazione nei termini ricevono una comunicazione formale di decadenza via PEC entro 10 giorni dalla scadenza del termine.
L’art. 18 prevede però un correttivo. L’impresa può presentare, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, un’istanza di revoca della decadenza, motivata e documentata. L’istanza viene accolta solo in presenza di oggettive difficoltà operative e a una condizione stringente: tutta la documentazione obbligatoria, incluso il Modulo A, deve essere stata comunque inviata via PEC entro il termine originario.
Il perimetro è quindi ristretto: la revoca della decadenza copre l’ipotesi dell’impresa diligente che ha adempiuto per altra via a causa di un problema oggettivo, non l’impresa che si è semplicemente accorta in ritardo della scadenza. Il termine di 5 giorni è inoltre perentorio e non ammette recuperi. Chi teme di trovarsi in questa situazione dovrebbe muoversi in anticipo: le contromosse pratiche sono raccolte nella nostra guida Decadenza domanda bando INAIL ISI: 7 mosse per evitarla e chiedere la revoca.
L’attesa dello scorrimento elenco cronologico INAIL ISI non è tempo morto: è la fase in cui si costruisce (o si compromette) l’esito finale. Cinque comportamenti operativi fanno la differenza.
1. Monitorare le comunicazioni PEC e le pubblicazioni ufficiali. La pubblicazione degli elenchi costituisce formale comunicazione degli esiti: non arriverà un avviso personalizzato a ricordare che il proprio stato è cambiato. La casella PEC va presidiata quotidianamente, verificando anche capienza e corretto funzionamento.
2. Tenere la documentazione di perfezionamento pronta e aggiornata. Parliamo di Modulo A, perizia asseverata (Modulo B), documento d’identità, DVR, moduli C/D/E e patto di integrità (Modulo G). Ogni documento mancante o scaduto è un potenziale motivo di decadenza per mero ritardo formale. Sugli aspetti tecnici del caricamento è utile la guida su upload della documentazione del bando INAIL ISI.
3. Rispettare il nuovo termine unico del 26 ottobre 2026, ore 18:00, se la domanda è già in posizione utile. La proroga ha allargato la finestra, non l’ha resa elastica: oltre quell’orario il sistema non accetta invii. Chi risulta invece provvisoriamente non ammissibile per carenza di fondi non deve perfezionare nulla adesso: in caso di subentro, il periodo utile per l’invio della documentazione viene comunicato con la pubblicazione degli elenchi definitivi.
4. Predisporre in anticipo il supporto documentale per un’eventuale istanza di revoca. Se emergono oggettive difficoltà operative, la raccolta delle prove va avviata subito: il termine di 5 giorni dell’art. 18 non lascia spazio a ricostruzioni tardive.
5. Non modificare il progetto durante l’attesa. Variare fornitori, importi o configurazione tecnica dell’intervento espone a incoerenze rispetto a quanto dichiarato in domanda, con effetti potenzialmente irreversibili in fase di verifica.
Il team di Click Day Italia affianca le imprese proprio in questa fase, verificando la completezza del fascicolo prima della scadenza e riducendo al minimo il rischio di decadenza per errori formali.
Gli scenari che seguono sono esempi illustrativi a scopo esplicativo, costruiti per chiarire il funzionamento delle regole: non rappresentano dati ufficiali, posizioni reali o previsioni di esito.
Un’azienda manifatturiera presenta domanda su un Asse compreso tra 1 e 4. Lo stanziamento regionale copre tutte le domande pervenute, quindi si applica l’art. 14.1: l’impresa compare nell’elenco provvisorio NCD con tutte le domande collocate in posizione utile. Non c’è alcuna attesa di scorrimento da affrontare. L’unico adempimento è il perfezionamento: invio di Modulo A e documentazione entro il 26 ottobre 2026, ore 18:00. Completato l’invio, l’impresa figura nell’elenco definitivo tra le domande ammissibili definitivamente. Lezione operativa: nel percorso NCD il rischio non è il plafond, è la gestione documentale.
Un’azienda agricola partecipa tramite sportello informatico (art. 15). La dotazione disponibile si esaurisce prima della sua posizione e nell’elenco cronologico provvisorio risulta “provvisoriamente non ammissibile per carenza di fondi”. Alla scadenza dei termini di perfezionamento alcune imprese ammesse decadono; le risorse liberate rientrano nella redistribuzione dell’art. 4 e, attraverso la cascata regione-Asse, arrivano a coprire ulteriori posizioni. Nell’elenco definitivo l’impresa compare con lo stato “SUBENTRATE in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento”. Da quel momento è a tutti gli effetti dentro la procedura e deve completare gli adempimenti previsti.
Stesso percorso a sportello, esito opposto: la redistribuzione non arriva a coprire la posizione dell’impresa, che nell’elenco definitivo risulta “definitivamente non ammissibile al finanziamento per carenza di fondi”. In questo caso non ci sono ulteriori possibilità per l’edizione in corso: l’art. 4 esclude nuove operazioni di scorrimento elenco cronologico INAIL ISI dopo la pubblicazione dei definitivi, e né le revoche né le economie di rendicontazione possono riaprire la partita. La scelta razionale è impostare subito la partecipazione all’Avviso successivo, riutilizzando perizia e documentazione già predisposte e aggiornandole ai nuovi requisiti.
Lo scorrimento elenco cronologico INAIL ISI è un meccanismo rigido e a finestra unica: la redistribuzione dell’art. 4 avviene una sola volta, prima degli elenchi definitivi, alimentata dalle decadenze e dalle risorse regionali non integralmente utilizzate; dopo la pubblicazione dei definitivi non si muove più nulla, salvo la correzione di errori imputabili alla procedura INAIL. Con la proroga al 26 ottobre 2026, ore 18:00, le imprese in posizione utile hanno un margine in più, ma è un margine che va usato per chiudere il fascicolo documentale, non per rimandare.
Vuoi sapere esattamente in quale posizione si trova la tua domanda, quale rischio di decadenza stai correndo e quali documenti devi ancora perfezionare entro il 26 ottobre 2026? Click Day Italia è specializzata nella gestione delle procedure telematiche dei bandi a sportello e affianca le aziende dalla preparazione documentale all’invio. Richiedi una verifica dello stato della tua pratica INAIL ISI compilando il form qui sotto, oppure scrivi a [email protected]: il nostro team ti risponde con un quadro puntuale degli adempimenti residui e delle scadenze da rispettare.
No. L’art. 4 dell’Avviso pubblico ISI 2025 stabilisce che dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non vengono effettuate ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse non assegnate. L’unica eccezione è l’ammissione di domande escluse per errori imputabili alla procedura INAIL, che non è un nuovo scorrimento ma la correzione di un errore tecnico.
No. Le revoche (art. 26) intervengono dopo il provvedimento di concessione e le economie di rendicontazione (nota 39) emergono a fine progetto: entrambe generano risorse che, per il divieto dell’art. 4, non riaprono la graduatoria dell’edizione in corso ma possono essere destinate a successivi Avvisi pubblici con la stessa finalità.
Il 26 ottobre 2026, ore 18:00. Con comunicato INAIL dell’8 settembre 2026 i termini per il perfezionamento delle domande ammesse negli elenchi CD e NCD sono stati prorogati e unificati in questo unico termine, valido per entrambi i percorsi.
Si determina la decadenza prevista dall’art. 18, comunicata formalmente via PEC entro 10 giorni dalla scadenza. È possibile presentare entro 5 giorni dal ricevimento un’istanza di revoca della decadenza, motivata e documentata, accolta solo per oggettive difficoltà operative e a condizione che tutta la documentazione obbligatoria, Modulo A incluso, sia stata comunque inviata via PEC entro il termine originario.
No. Il percorso NCD (art. 14.1) si attiva proprio quando lo stanziamento è già sufficiente a coprire tutte le domande pervenute per quell’Asse e quella regione: nell’elenco provvisorio tutte le domande sono in posizione utile. L’elenco definitivo distingue solo tra domande ammissibili definitivamente e domande decadute per mancato invio della documentazione nei termini.
Lo stato “SUBENTRATE in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento” compare solo negli elenchi cronologici definitivi, pubblicati dopo la redistribuzione dell’art. 4. La pubblicazione degli elenchi costituisce formale comunicazione degli esiti: non esistono anticipazioni ufficiali né aggiornamenti intermedi della posizione. Click Day Italia può verificare per conto dell’impresa lo stato della pratica e gli adempimenti residui.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Con la chiusura degli elenchi cronologici definitivi la partita del click day è conclusa: per le imprese collocate in posizione utile inizia la fase operativa, cioè la realizzazione del progetto INAIL ISI. È qui che si decide davvero se il contributo a fondo perduto entrerà in cassa. Il punteggio, la velocità di invio e il codice identificativo non contano più: contano tempi, documenti e modalità di pagamento.
La realizzazione del progetto INAIL ISI è la fase in cui si concentrano i maggiori rischi di revoca. Non perché le imprese non facciano l’investimento, ma perché lo fanno fuori termine, con fatture non conformi o con pagamenti non tracciabili. Tre errori banali, tutti evitabili, che trasformano un contributo già assegnato in un finanziamento perduto.
Questa guida affronta i tre assi che governano la realizzazione del progetto INAIL ISI: i termini entro cui completare e rendicontare, le proroghe effettivamente ottenibili e l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Per gli step successivi (saldo, varianti, perizia) trovi i rimandi alle guide dedicate.
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Non sei tra le imprese ammesse o stai già guardando alla prossima edizione? Leggi la guida completa Bando INAIL ISI 2027: Come Prepararsi Ora alla Domanda, con requisiti, punteggi e strategia di preparazione al click day.
Il vincolo temporale è il primo elemento da presidiare. Nelle edizioni recenti del bando, il termine per la realizzazione del progetto INAIL ISI e per la relativa rendicontazione è fissato in 12 mesi (365 giorni). Si tratta di un termine perentorio: la sua scadenza senza progetto concluso comporta l’avvio del procedimento di decadenza.
Attenzione però a un punto che genera moltissimi equivoci: la durata esatta e la decorrenza vanno sempre lette nell’avviso pubblico di riferimento e nel provvedimento di concessione, perché possono variare tra le diverse edizioni del bando e tra le Direzioni regionali INAIL. Non dare mai per scontato il termine letto su un’edizione precedente.
Il conteggio non parte dal click day né dalla pubblicazione dell’elenco cronologico, ma dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del finanziamento trasmesso dalla Sede INAIL competente. È da quella data che l’impresa deve organizzare l’intero cronoprogramma: ordini ai fornitori, consegne, installazioni, collaudi, perizia e caricamento della documentazione.
Un vincolo distinto riguarda le spese ammissibili: il progetto non deve essere realizzato né in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda e può avere inizio solo dal giorno successivo a tale data. Lavori avviati o acquisti effettuati prima rendono la spesa inammissibile, con revoca parziale o totale. La regola dei 12 mesi riguarda il completamento; quella sulla data di avvio riguarda l’ammissibilità.
Dentro il termine complessivo si collocano passaggi con tempistiche proprie, che vanno pianificati a ritroso dalla scadenza finale:
| Adempimento | Quando | Nota operativa |
|---|---|---|
| CUP del progetto | Attribuito e comunicato da INAIL con il provvedimento di concessione | Il Codice Unico di Progetto va riportato su fatture e bonifici |
| Eventuale anticipo 50% | In corso di realizzazione | Richiede fideiussione conforme |
| Ordini e consegne | Il prima possibile | I ritardi dei fornitori sono tra le cause più frequenti di sforamento |
| Collaudo e perizia | A investimento concluso | Va programmata con settimane di anticipo |
| Upload documentazione e saldo | Entro il termine finale | La piattaforma non ammette ritardi |
Se hai intenzione di anticipare la liquidità, la procedura è descritta nella guida Fideiussione INAIL ISI: come ottenere l’anticipo del 50% del contributo. Per la fase conclusiva, invece, il riferimento operativo è la guida completa in 7 step alla rendicontazione e alla richiesta di saldo.
La proroga dei termini per la realizzazione del progetto INAIL ISI non è un diritto automatico: è una concessione discrezionale della Sede INAIL competente, subordinata a una richiesta motivata e documentata. L’impresa che la considera un’opzione scontata si espone a un rischio concreto di diniego e, a cascata, di decadenza.
L’esperienza sulle edizioni passate indica alcune casistiche ricorrenti che l’Istituto tende a valutare con apertura, purché provate con documenti e non semplicemente dichiarate:
Restano invece difficilmente accoglibili le motivazioni riconducibili a scelte organizzative dell’impresa: ripensamenti sul progetto, decisioni tardive, difficoltà finanziarie interne o semplice mancata pianificazione. In questi casi la strada corretta non è la proroga, ma la variante di progetto o la sostituzione del fornitore, che segue una procedura autonoma e va autorizzata prima dell’acquisto.
La richiesta va inoltrata alla Sede INAIL competente per territorio, tramite PEC o attraverso i canali indicati nel provvedimento di concessione, e deve sempre precedere la scadenza: una proroga chiesta a termine già spirato non sana la situazione. La regola operativa è muoversi appena il ritardo diventa prevedibile, non quando è già irrimediabile.
La domanda deve contenere: identificativo della domanda e CUP, descrizione dello stato di avanzamento, causa del ritardo con prove documentali (ordini, corrispondenza con i fornitori, provvedimenti di enti terzi), nuovo cronoprogramma realistico e durata richiesta. Negli avvisi ISI più recenti il termine di realizzazione è prorogabile una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, sempre su richiesta motivata che comprovi le ragioni oggettive del ritardo; durata e condizioni vanno comunque verificate nell’avviso pubblico di riferimento. Presentare istanze generiche o ripetute indebolisce sensibilmente la posizione dell’impresa.
Durante la realizzazione del progetto INAIL ISI ogni euro speso deve essere tracciabile. Non è una formalità contabile: è una condizione di ammissibilità della spesa. Una fattura perfetta, relativa a un macchinario regolarmente installato e collaudato, diventa non ammissibile se il pagamento non è dimostrabile con strumenti tracciati.
I pagamenti vanno eseguiti da un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria, con strumenti nominativi quali bonifico bancario o postale e Ri.Ba. Sono esclusi i contanti, gli strumenti non nominativi e i pagamenti effettuati da conti di terzi, soci o amministratori a titolo personale.
Il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito e comunicato dall’INAIL con il provvedimento di concessione, deve essere riportato sia sulle fatture sia nella causale dei bonifici, insieme alla dicitura dell’Avviso Inail ISI di riferimento. La causale deve consentire a un verificatore di collegare in modo inequivoco il pagamento alla fattura e al progetto finanziato.
Per ogni spesa rendicontata occorre poter esibire la catena documentale completa: fattura elettronica, contabile bancaria del bonifico con data di esecuzione, estratto conto che evidenzia l’addebito effettivo e, dove previsto, DDT, verbale di collaudo e dichiarazione liberatoria del fornitore.
La differenza tra disposizione di bonifico ed effettivo addebito è sostanziale: solo l’estratto conto prova che il pagamento è andato a buon fine. La documentazione va conservata per l’intero periodo previsto dal bando (negli avvisi ISI recenti, cinque anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione, tenuta separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa) ed esibita in caso di verifica. Su questo tema è utile la lettura di Controlli e revoca del contributo INAIL ISI, che dettaglia cosa esamina l’Istituto in sede ispettiva.
Errore ricorrente: pagare un acconto in contanti al fornitore “per bloccare la fornitura” e regolarizzare poi con bonifico a saldo. La quota pagata in contanti è irrecuperabile ai fini del contributo e può trascinare con sé l’intera voce di spesa.
Se il termine per la realizzazione del progetto INAIL ISI scade senza che l’investimento sia concluso e rendicontato, l’INAIL avvia il procedimento di decadenza dal contributo. Le conseguenze cambiano a seconda che l’impresa abbia o meno già incassato l’anticipo del 50%: in caso affermativo scatta la restituzione delle somme, con escussione della fideiussione e oneri accessori.
Esiste in genere uno spazio di contraddittorio: la comunicazione di avvio del procedimento consente di presentare osservazioni e documenti entro il termine indicato. È una finestra stretta, da gestire con precisione e senza improvvisazione. Il percorso completo, con le mosse per evitarla e per impostare l’eventuale istanza, è descritto nella guida Decadenza domanda bando INAIL ISI: 7 mosse per evitarla.
Un chiarimento utile: il progetto si considera concluso quando l’intervento è realizzato, collaudato e attestato nelle forme richieste. Per gli interventi che lo prevedono, la perizia asseverata e la verifica tecnica sono parte integrante del completamento: prenotare il tecnico all’ultimo momento è uno dei modi più frequenti per sforare i termini.
Ottenere il contributo è un risultato; portarlo a incasso è un progetto di gestione. Click Day Italia segue le imprese ammesse lungo tutta la realizzazione del progetto INAIL ISI, dal cronoprogramma iniziale fino all’erogazione del saldo, con un presidio costante su scadenze, documentazione e conformità delle spese.
La differenza, nella realizzazione del progetto INAIL ISI, la fa il metodo: verificare prima, non correggere dopo. Un bonifico con la causale sbagliata si può ancora gestire se intercettato in tempo; una spesa pagata in contanti, no.
La realizzazione del progetto INAIL ISI premia le imprese organizzate: chi definisce subito il cronoprogramma, richiede il CUP, ordina per tempo e paga solo con strumenti tracciabili arriva al saldo senza sorprese. Chi rinvia, si trova a rincorrere una scadenza perentoria con un contributo già assegnato a rischio.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Click Day Italia affianca le aziende ammesse al bando INAIL ISI in tutta la fase di realizzazione del progetto: controllo dei termini, gestione delle proroghe, verifica preventiva di fatture e pagamenti tracciabili e predisposizione del fascicolo di rendicontazione fino al saldo.
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