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Bando INAIL ISI Amianto: Massimali di Spesa e i 2 Interventi Aggiuntivi all’80%

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I bando INAIL ISI Amianto massimali sono il parametro che determina l’esito economico della domanda: il contributo non si calcola sul preventivo dell’impresa di bonifica, ma sui valori limite per metro quadro fissati dall’Allegato 3 dell’Avviso pubblico ISI. Chi costruisce il quadro economico partendo dall’offerta commerciale, e non dai massimali, arriva al click day con numeri destinati a essere rideterminati in istruttoria.

In questo approfondimento analizziamo i massimali di spesa della bonifica da materiali contenenti amianto (MCA), la struttura del contributo al 65% compreso tra 5.000 e 130.000 euro e — punto più frainteso dell’intero Avviso — i 2 soli interventi aggiuntivi ammessi al contributo dell’80%. Il bando INAIL ISI Amianto massimali richiede infatti di distinguere con precisione i tetti di contributo dai tetti di spesa: due grandezze diverse, spesso confuse, che valgono migliaia di euro sul risultato finale.

I valori riportati sono quelli dell’Avviso pubblico ISI 2025 — Allegato 3 «Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto». INAIL può rimodulare parametri e aliquote a ogni edizione: la verifica sull’Avviso vigente va effettuata prima di chiudere il quadro economico.

Bando INAIL ISI Amianto: cos’è e a chi si rivolge

L’Allegato 3 dell’Avviso ISI finanzia a fondo perduto i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto realizzati dalle imprese sui luoghi di lavoro in cui esercitano la propria attività. Si rivolge alle aziende iscritte alla Camera di Commercio, comprese le PMI, che rispettano i requisiti di regolarità contributiva e assicurativa previsti dall’Avviso.

La struttura del finanziamento è netta: l’importo del progetto, dato dalla somma delle spese di progetto (punto A) e delle spese tecniche e assimilabili (punto B), è finanziabile nella misura del 65%, a condizione che il contributo risultante sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Va sottolineato subito, perché è l’errore più diffuso: 5.000 e 130.000 euro sono soglie di contributo, non di spesa di progetto.

Approfondimento — Per requisiti di accesso, dotazione, tempistiche e procedura completa di partecipazione, la guida di riferimento è Bando INAIL ISI Amianto 2027: Contributi per Bonifica MCA nelle PMI. Questo articolo si concentra esclusivamente sui massimali di spesa e sui 2 interventi aggiuntivi ammessi all’80%.

Sul piano dell’ammissibilità, il perimetro è più stretto di quanto molte aziende immaginano. Sono finanziabili unicamente gli interventi di rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Restano quindi esclusi la rimozione senza smaltimento, l’incapsulamento, il confinamento e il mero smaltimento di MCA già rimossi in precedenza.

Il punteggio della Sezione 3 premia inoltre l’ampiezza dell’intervento: 80 punti per la rimozione di coperture in MCA e il loro rifacimento, 85 punti quando il progetto comprende anche la rimozione dei controsoffitti. Un elemento di cui tenere conto già in fase di definizione del perimetro tecnico, insieme ai bando INAIL ISI Amianto massimali che ne quantificano la spesa ammissibile.

Bando INAIL ISI Amianto massimali: 60 euro/mq per la copertura e 20 euro/mq per il controsoffitto

Il sistema dei bando INAIL ISI Amianto massimali si basa su valori limite unitari applicati alla superficie oggetto di bonifica. Determinata la superficie, il massimale definisce la spesa ammissibile; su quella spesa si applica poi l’aliquota del 65% per ottenere il contributo. La quota di preventivo eccedente il massimale resta integralmente a carico dell’impresa.

VoceValore limiteCriterio di misura / nota
Bonifica e rifacimento della copertura in MCA60 euro/mqSuperficie in proiezione in pianta della copertura da bonificare
Bonifica del controsoffitto in MCA (o sottocopertura)20 euro/mqSuperficie in proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare
Parapetti, ancoraggi e scale verticali permanenti10% delle spese ammissibili della specifica coperturaRientrano nel progetto principale al 65%
Spese tecniche e assimilabili10% delle spese di progetto (punto A), max 10.000 euroPerizia asseverata: tetto specifico di 1.850 euro (oneri previdenziali inclusi)
Aliquota di finanziamento65% dell’importo di progetto (A + B)Contributo tra 5.000 e 130.000 euro

Cosa comprende il massimale di 60 euro/mq

La superficie si calcola in proiezione in pianta, includendo gli eventuali lucernari integrati nella copertura anch’essi oggetto di rimozione ed escludendo le parti non costituite da MCA che non vengono rimosse. Nel valore limite di 60 euro/mq sono comprese:

  • le spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda);
  • le spese edili accessorie: allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali;
  • le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
  • le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ex art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

Non sono invece finanziabili le spese di rifacimento o consolidamento delle strutture di sostegno della copertura, né quelle relative agli elementi strutturali del tetto, alle orditure, ai solai e alle travature. È una esclusione pesante sui capannoni datati, dove il rifacimento della copertura si accompagna spesso al recupero dell’orditura portante: quelle voci vanno scorporate dal quadro economico.

Il massimale di 20 euro/mq per controsoffitti e sottocoperture

Per la bonifica del controsoffitto in MCA il valore limite è di 20 euro/mq, sempre calcolato sulla proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi i lucernari integrati oggetto di rimozione. Il massimale comprende la rimozione del controsoffitto, le spese edili accessorie, l’esecuzione dei lavori in sicurezza e il Piano di lavoro art. 256. Le stesse condizioni si applicano alla sottocopertura, ossia al rivestimento interno posto subito al di sotto e a diretto contatto con la copertura o con il materiale coibente interposto.

I 2 interventi aggiuntivi finanziabili all’80%: coperture a verde e fotovoltaico

La Sezione 3 bis dell’Allegato 3 ammette due sole tipologie di intervento aggiuntivo, nessun’altra. Quando l’impresa decide di realizzarne uno, il progetto di bonifica acquisisce la qualifica di «progetto principale» e le sue regole valgono, ove applicabili, anche per l’aggiuntivo.

  1. Realizzazione di coperture a verde — copertura impermeabilizzata a verde sull’immobile oggetto di bonifica, in corrispondenza della copertura in MCA rimossa. Ammessa su coperture piane o inclinate fino a 5°, anche solo su una parte della superficie bonificata, conforme alla norma UNI 11235:2015. Attenzione alla ripartizione contabile: le spese per gli strati inferiori fino all’elemento di tenuta rientrano nelle spese di tipo A del progetto principale al 65%; solo gli strati superiori del sistema a verde costituiscono spesa dell’intervento aggiuntivo.
  2. Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, comprensivi degli eventuali sistemi di accumulo. L’intervento deve seguire la rimozione della copertura in MCA e le stringhe fotovoltaiche, con le relative strutture di sostegno, devono essere installate sulla nuova copertura realizzata in sostituzione di quella bonificata. La potenza nominale non può superare i 20 kW. Impianto e accumulo devono essere conformi alla Norma CEI 64-8 (in particolare sezione 712), alle Norme CEI serie 82-25 e alla Norma CEI 0-21.

La regola di calcolo dell’80%: il tetto di 20.000 euro è sul contributo

Gli interventi aggiuntivi, comprensivi delle relative spese tecniche, possono essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo complessivo pari alla minore cifra tra:

  • l’importo massimo erogabile di 20.000 euro;
  • l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile, calcolato sottraendo da 130.000 euro l’importo richiesto per il progetto principale.

In ogni caso, l’importo richiesto per l’intervento aggiuntivo non può superare quello del progetto principale. Il punto tecnico da cui dipende tutto il quadro economico è questo: i 20.000 euro sono un tetto di contributo, non di spesa. Poiché l’aliquota è dell’80%, la spesa aggiuntiva capiente arriva fino a 25.000 euro (20.000 / 0,80 = 25.000). Formulare la domanda come «80% fino a 20.000 euro di spesa» significa autoridursi il contributo di 4.000 euro.

Da notare, infine, ciò che non rientra tra i 2 interventi aggiuntivi: parapetti permanenti, ancoraggi fissati permanentemente e scale verticali permanenti sono spese del progetto principale al 65%, ammesse entro il 10% delle spese ammissibili della specifica copertura su cui vengono installati. Lo stesso vale per le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali), già comprese nel valore limite di 60 euro/mq del progetto principale. Classificarli come «aggiuntivi all’80%» è un errore che compromette la coerenza dell’intera domanda.

Come si calcola il contributo totale: esempio pratico numerico

Vediamo l’applicazione concreta dei bando INAIL ISI Amianto massimali. Ipotesi: PMI manifatturiera con 1.200 mq di copertura in MCA misurati in proiezione in pianta, 300 mq di controsoffitto in MCA e un impianto fotovoltaico da installare sulla nuova copertura come intervento aggiuntivo.

VoceQuantitàMassimaleSpesa ammissibileAliquotaContributo
Bonifica e rifacimento copertura MCA1.200 mq60 euro/mq72.000 euro65%46.800 euro
Bonifica controsoffitto MCA300 mq20 euro/mq6.000 euro65%3.900 euro
Totale progetto principale78.000 euro65%50.700 euro
Intervento aggiuntivo: fotovoltaico (max 20 kW)tetto contributo 20.000 euro25.000 euro80%20.000 euro
Contributo totale70.700 euro

Il ragionamento passo per passo. Il progetto principale genera una spesa ammissibile di 78.000 euro e un contributo di 50.700 euro (46.800 + 3.900), ampiamente entro il contributo massimo erogabile di 130.000 euro e ben sopra il minimo di 5.000 euro.

Per l’intervento aggiuntivo si confrontano i due limiti: il residuo del massimale è pari a 130.000 − 50.700 = 79.300 euro, quindi non è il vincolo stringente; opera invece il tetto assoluto di 20.000 euro di contributo. Con l’aliquota dell’80%, la spesa ammissibile corrispondente è di 25.000 euro. Verificata anche l’ultima condizione — il contributo aggiuntivo (20.000 euro) non supera quello del principale (50.700 euro) — il contributo totale è di 70.700 euro.

Il dato strategico: l’intervento aggiuntivo aggiunge 20.000 euro di contributo su 25.000 euro di spesa, un rapporto nettamente superiore al 65% del progetto principale. Trascurarlo significa rinunciare alla quota di finanziamento a più alta redditività dell’intera operazione. Il team di ClickDay Italia costruisce il quadro economico partendo da questa verifica di capienza, non dal preventivo commerciale.

Requisiti tecnici e operativi della bonifica MCA

Oltre ai massimali, l’Allegato 3 impone requisiti soggettivi e oggettivi la cui mancata verifica preliminare porta all’esclusione, indipendentemente dalla correttezza dei numeri.

  • Ditte qualificate: gli interventi devono essere affidati a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.
  • Disponibilità dell’immobile da almeno 3 anni, calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’Avviso, presso il luogo di lavoro in cui l’impresa richiedente esercita la propria attività.
  • Esclusi gli immobili dati in locazione ad altra azienda, anche se vi opera occasionalmente personale dell’impresa richiedente. Nelle locazioni parziali è finanziata la sola quota parte relativa alla porzione non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria.
  • Rimozione dell’intero immobile: la rimozione delle coperture in MCA deve riguardare l’intero immobile, salvo il caso di locazione parziale sopra descritto.
  • Dispositivi anticaduta permanenti installabili sulla nuova copertura: parapetti permanenti UNI 11996:2025, ancoraggi fissati permanentemente UNI 11578:2015, scale verticali permanenti UNI 11962:2024, entro il 10% delle spese ammissibili della copertura interessata e sempre all’interno del progetto principale al 65%.
  • Avvio lavori: la realizzazione del progetto deve iniziare successivamente alla data indicata nell’art. 9 dell’Avviso; è ammessa la presentazione anticipata del Piano di lavoro all’organo di vigilanza.

Sul fronte documentale, la perizia asseverata (Modulo B3) è il documento cardine: deve descrivere l’intervento e il dettaglio delle spese, ed essere corredata dai preventivi della ditta di bonifica iscritta in 10A/10B, del rifacimento delle coperture, degli ancoraggi e delle spese tecniche, oltre a visura catastale con planimetria, documentazione fotografica, immagine aerea georeferenziata, planimetria quotata e certificato di analisi di almeno un campione per ogni copertura, sottocopertura o controsoffitto, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute.

La fase di caricamento ha regole proprie su formati, dimensioni e denominazione dei file: le specifiche operative sono nella guida Upload Documentazione Bando INAIL ISI, mentre il percorso di compilazione è dettagliato in Come Compilare Domanda Bando INAIL Amianto 2026: Guida in 8 Step.

Errori comuni nel calcolo dei massimali del bando INAIL ISI Amianto

Nelle pratiche bando INAIL ISI gli errori sui bando INAIL ISI Amianto massimali si concentrano su poche fattispecie ricorrenti, tutte prevenibili con una verifica preliminare del quadro economico.

  • Confondere 130.000 e 5.000 euro con tetti di spesa: sono il contributo massimo e minimo erogabile. La spesa di progetto può essere sensibilmente più alta.
  • Leggere i 20.000 euro dell’aggiuntivo come tetto di spesa: è un tetto di contributo, a cui corrisponde una spesa capiente fino a 25.000 euro all’80%.
  • Classificare parapetti, ancoraggi o scale verticali permanenti come «interventi aggiuntivi all’80%»: sono spese del progetto principale al 65%, entro il limite del 10% delle spese ammissibili della specifica copertura interessata.
  • Usare la superficie di falda al posto della proiezione in pianta: su tetti a forte pendenza gonfia la spesa dichiarata e genera decurtazioni in istruttoria.
  • Inserire strutture di sostegno, orditure, solai e travature tra le spese ammissibili: sono espressamente escluse.
  • Non scorporare gli strati della copertura a verde: quelli fino all’elemento di tenuta vanno nel progetto principale, solo i superiori nell’aggiuntivo.
  • Superare i 20 kW di potenza nominale del fotovoltaico o installarlo su un corpo di fabbrica diverso da quello bonificato.
  • Sforare il tetto delle spese tecniche: 10% delle spese di progetto, massimo 10.000 euro, con la perizia asseverata entro 1.850 euro.

Resta poi il fattore decisivo: anche un quadro economico impeccabile non produce contributo se la domanda non viene inoltrata nei primi millisecondi del bando a sportello. Sulla dotazione dell’edizione in corso il quadro completo è in Bando ISI INAIL 2026: 600 Milioni a Fondo Perduto per la Sicurezza sul Lavoro. L’ottimizzazione dei massimali va quindi sempre accompagnata da una strategia di invio affidata a professionisti.

Domande frequenti sui massimali del bando INAIL ISI Amianto

Qual è il massimale per la bonifica delle coperture in amianto?

Il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura in MCA è pari a 60 euro per mq, calcolati sulla superficie in proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi i lucernari integrati oggetto di rimozione.

Il controsoffitto in amianto ha un massimale diverso?

Sì. Per la bonifica del controsoffitto in MCA il valore limite è di 20 euro per mq, sempre in proiezione in pianta. Le stesse condizioni si applicano alla sottocopertura, cioè al rivestimento interno posto a diretto contatto con la copertura o con il materiale coibente interposto.

Quali sono i 2 interventi aggiuntivi ammessi all’80%?

Sono soltanto due: la realizzazione di coperture a verde (UNI 11235:2015, su coperture piane o inclinate fino a 5°) e l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, con eventuali sistemi di accumulo e potenza nominale massima di 20 kW, installati sulla nuova copertura in sostituzione di quella bonificata.

I 20.000 euro dell’intervento aggiuntivo sono un tetto di spesa o di contributo?

Di contributo. Gli interventi aggiuntivi sono finanziati fino all’80% del loro valore, entro la minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000 euro e il residuo del massimale (130.000 euro meno l’importo richiesto per il progetto principale). Con l’80%, a 20.000 euro di contributo corrisponde una spesa capiente di 25.000 euro.

Le linee vita e i parapetti rientrano negli interventi aggiuntivi?

No. Parapetti permanenti, ancoraggi fissati permanentemente e scale verticali permanenti sono spese del progetto principale finanziate al 65%, ammesse entro il 10% delle spese ammissibili della specifica copertura su cui vengono installati, e devono essere conformi rispettivamente alle norme UNI 11996:2025, UNI 11578:2015 e UNI 11962:2024.

Posso chiedere il contributo solo per l’incapsulamento dell’amianto?

No. Sono finanziabili unicamente gli interventi di rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Restano esclusi l’incapsulamento, il confinamento, la rimozione senza smaltimento e il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.


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