Dal 1° gennaio 2028 i titolari di impianti fotovoltaici incentivati con i primi quattro Conto Energia e potenza incentivata superiore a 20 kW potranno uscire in anticipo dal meccanismo e ricevere dal GSE un corrispettivo economico. Il pagamento è collegato all’obbligo di rifacimento integrale dell’impianto. La misura è prevista dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (“DL Bollette”, convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49), articolo 2, comma 4.
In sintesi
- Chi: impianti fotovoltaici con premi fissi dei Conto Energia I-IV e potenza nominale incentivata superiore a 20 kW.
- Quando: il decreto attuativo MASE n. 262/2026 è in vigore dal 29 settembre 2026 e affida al GSE le regole operative per aderire; l’uscita decorre dal 1° gennaio 2028.
- Quanto: corrispettivo determinato dal GSE; per chi ha aderito entro il 31 maggio 2026 agli schemi di rimodulazione è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi.
- Limite: contingente massimo di 10 GW di potenza complessiva.
- Condizione: pagamento subordinato al rifacimento integrale dell’impianto tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030.
Indice dei contenuti
Chi può uscire dal Conto Energia e con quali impianti?
La finestra di uscita dal Conto Energia riguarda gli impianti fotovoltaici che percepiscono premi fissi, cioè indipendenti dai prezzi di mercato, nell’ambito dei primi quattro schemi di incentivazione: il DM 28 luglio 2005 (I Conto Energia), il DM 19 febbraio 2007 (II), il DM 6 agosto 2010 (III) e il DM 5 maggio 2011 (IV).
La soglia dimensionale è fissata a 20 kW di potenza nominale incentivata: gli impianti più piccoli restano fuori dal perimetro. Per le imprese titolari di parchi fotovoltaici storici, o per i gestori di portafogli di impianti, il primo passo è quindi una ricognizione puntuale delle convenzioni in essere, della potenza incentivata e della scadenza residua dell’incentivo.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Atto di riferimento | DL 20 febbraio 2026, n. 21, art. 2, comma 4 (attuato dal DM MASE 10 agosto 2026, n. 262) |
| Schemi interessati | I, II, III e IV Conto Energia |
| Soglia di potenza | oltre 20 kW nominali incentivati |
| Decorrenza dell’uscita | 1° gennaio 2028 |
| Contingente | 10 GW complessivi |
Quanto paga il GSE a chi esce dal Conto Energia?
Il corrispettivo è determinato dal GSE. Per gli impianti i cui soggetti responsabili hanno comunicato entro il 31 maggio 2026 l’adesione a uno degli schemi di riduzione volontaria della tariffa premio, l’importo è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi, calcolati dal 1° gennaio 2028 fino alla scadenza della convenzione. Per questi soggetti è inoltre prevista una priorità di fuoriuscita. Il corrispettivo è erogato a decorrere dal 2028 in rate costanti su dieci anni.
Il GSE ha reso noti i parametri di valorizzazione economica nella news del 27 maggio 2026: tasso di attualizzazione dell’8%, stima della produzione futura basata sulla media 2021-2025 dell’impianto, periodo residuo dal 1° gennaio 2028 alla scadenza dell’incentivo, tasso di interesse del 6% sulle rate decennali (il DL Bollette fissa il tetto massimo al 6%). Il riferimento tecnico è lo studio GSE allegato al documento ARERA 239/2025/R/efr.
Il pagamento non è incondizionato: il corrispettivo per l’uscita dal Conto Energia è subordinato al rifacimento integrale dell’impianto fotovoltaico, da realizzare tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030 con un aumento di potenza che garantisca una producibilità almeno doppia rispetto a quella attesa negli anni di incentivo residuo (almeno +30% per gli impianti a terra in area agricola e per quelli con moduli non a terra), utilizzando esclusivamente moduli iscritti al registro previsto dall’art. 12 del DL 181/2023. Chi valuta l’operazione deve quindi mettere a confronto il valore attualizzato dell’incentivo residuo con il costo dell’intervento di rifacimento.
Come si accede all’uscita e chi non ha aderito agli schemi?
Per gli impianti che non hanno aderito agli schemi di rimodulazione, e nei limiti del contingente di 10 GW, l’accesso è previsto tramite una procedura competitiva gestita dal GSE, da svolgere in forma telematica entro il 30 giugno 2027, con offerte di ribasso percentuale su un valore base pari al 90% del valore attualizzato degli incentivi residui, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e non discriminazione. Le modalità attuative sono definite dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 agosto 2026, n. 262, il cui avviso di pubblicazione è nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026; i dettagli operativi sono affidati alle regole del GSE.
Il DL fissava al 30 settembre 2026 il termine per esercitare l’opzione, ma il decreto attuativo è stato pubblicato sul sito del MASE il 28 settembre ed è in vigore dal 29 settembre 2026. Il GSE ha 30 giorni per pubblicare le regole operative; dopo, gli interessati hanno altri 30 giorni per presentare la manifestazione di interesse. Il calendario effettivo va quindi seguito sugli avvisi del GSE. Dove l’accesso passa da una procedura competitiva, tempi di presentazione e completezza documentale diventano decisivi. Restano da verificare, sul testo definitivo delle regole operative GSE, i requisiti di ammissione, le garanzie e i criteri di graduatoria. Per le aziende che gestiscono più impianti, la pianificazione dell’invio telematico, in linea con l’approccio dei bandi a procedura competitiva sul fotovoltaico e sulle rinnovabili, è un fattore da presidiare con anticipo.
Cosa cambia per le imprese titolari di impianti incentivati?
Per le imprese l’uscita anticipata trasforma un flusso di incentivi in scadenza in un corrispettivo da reinvestire nel rifacimento dell’impianto. L’operazione va valutata sul piano finanziario, tecnico e autorizzativo, includendo la durata residua della convenzione e il futuro regime dell’impianto rifatto, tra autoconsumo, vendita dell’energia e altri strumenti di sostegno.
Chi opera nel settore può inoltre guardare ad altre leve di sviluppo delle rinnovabili, come le comunità energetiche rinnovabili e la tariffa incentivante. Per una valutazione caso per caso e per il presidio della procedura GSE, le aziende possono rivolgersi a un partner specializzato: contatta Click Day Italia.
Domande frequenti sull’uscita dal Conto Energia
Da quando si può uscire dal Conto Energia?
L’uscita è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2028, nel limite di 10 GW di potenza complessiva.
Gli impianti sotto i 20 kW sono interessati?
No. La misura riguarda impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW.
Il corrispettivo è garantito senza condizioni?
No. Il pagamento è subordinato al rifacimento integrale dell’impianto fotovoltaico, da completare tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030.
Le informazioni sono aggiornate al 13 ottobre 2026. Le regole operative e le modalità attuative restano quelle pubblicate da GSE e MASE: per i dettagli applicativi fa fede la documentazione ufficiale.
Fonti
- Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie”, art. 2, comma 4 (testo vigente): normattiva.it
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, comunicato “Pubblicazione del decreto 10 agosto 2026, concernente le modalità di attuazione dell’opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione in Conto Energia”, Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026: gazzettaufficiale.it
- QualEnergia, “Uscita volontaria dal conto energia, pubblicato il decreto Mase”, 28 settembre 2026 (decreto n. 262, entrata in vigore e termini per regole GSE e manifestazioni di interesse): qualenergia.it
- GSE, “Phase out Conto Energia, definiti i parametri per la valorizzazione economica e chiarimenti operativi”, 27 maggio 2026: gse.it
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