Nel bando INAIL ISI quasi tutte le imprese concentrano le energie sul punteggio tecnico e sulla velocità del click day, trascurando la variabile che determina quanto contributo verrà davvero incassato: il regime di aiuto. Il de minimis INAIL ISI non è un dettaglio burocratico della modulistica, ma una scelta pregiudiziale che incide sull’ammissibilità della domanda e sul tetto massimo erogabile.
Un progetto perfetto, con punteggio soglia raggiunto e click day vinto, può essere decurtato o addirittura decadere se il plafond de minimis residuo dell’impresa unica non copre l’importo richiesto, oppure se in fase di erogazione emerge una posizione aperta nella cosiddetta lista Deggendorf. L’ente erogatore, prima di liquidare, interroga obbligatoriamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: è lì che i conti devono tornare.
Questa guida spiega come funziona il de minimis INAIL ISI alla luce del Regolamento (UE) 2023/2831, come si calcola il massimale di 300.000 euro, quali sono i confini dell’impresa unica, come si consulta l’RNA e cosa verifica la visura Deggendorf. Con un obiettivo pratico: arrivare alla domanda ISI 2027 senza sorprese in fase di rendicontazione.
Indice dei contenuti
- Perché il regime di aiuto pesa quanto i requisiti tecnici
- Cos’è il de minimis: Regolamento (UE) 2023/2831 e massimale 300.000 euro
- Come si applica il de minimis INAIL ISI alla domanda di contributo
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): consultazione e controlli
- Visura Deggendorf: cosa verifica e perché blocca l’erogazione
- De minimis settoriali: agricoltura, pesca e acquacoltura
- Errori tipici sul de minimis INAIL ISI e come evitarli
- Checklist pre-domanda de minimis INAIL ISI
- Domande frequenti sul de minimis INAIL ISI
- Verifica il regime di aiuto prima del click day
Perché il regime di aiuto pesa quanto i requisiti tecnici
Il bando INAIL ISI finanzia a fondo perduto progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con un’intensità di aiuto pari al 65% delle spese ammesse e un tetto massimo di contributo che nelle edizioni recenti si è attestato a 130.000 euro per gli Assi principali (gli Assi dedicati alle micro e piccole imprese e alla produzione agricola primaria hanno intensità di aiuto e massimali specifici, indicati di volta in volta nel testo del bando).
Quel tetto, però, è un limite teorico. Il limite reale è dato dall’intersezione fra tre grandezze: il massimale del bando, l’intensità di aiuto e il plafond residuo del regime prescelto. Se l’impresa ha già ricevuto aiuti in de minimis negli ultimi tre anni, il contributo effettivamente concedibile scende fino a capienza. È una verifica che va fatta prima di impostare il quadro economico del progetto, non dopo l’ammissione.
Il ragionamento è identico a quello che vale per la parte tecnica: come la perizia asseverata e la verifica tecnica del bando INAIL ISI devono essere impostate correttamente sin dalla progettazione, così il de minimis INAIL ISI va istruito a monte, con documenti alla mano. Il click day premia chi arriva pronto: documentazione completa, regime di aiuto verificato e invio nell’ordine dei millisecondi.
Va inoltre ricordato che il regime di aiuto non è reversibile a piacimento: una volta perfezionata la concessione, la modifica del regime comporta procedure complesse e, in molti casi, la rinuncia al contributo. È il motivo per cui la scelta va presa con un consulente che conosca sia la disciplina degli aiuti di Stato sia le regole specifiche del bando.
Cos’è il de minimis: Regolamento (UE) 2023/2831 e massimale 300.000 euro
Il de minimis è il regime che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo contenuto senza notifica preventiva alla Commissione europea, perché considerati non idonei a falsare la concorrenza. La disciplina attualmente in vigore è il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, che ha sostituito il previgente Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Le due novità rilevanti per chi prepara una domanda ISI sono l’innalzamento del massimale e il nuovo criterio di calcolo temporale:
| Elemento | Reg. (UE) 1407/2013 (fino al 2023) | Reg. (UE) 2023/2831 (in vigore) |
|---|---|---|
| Massimale generale | 200.000 euro | 300.000 euro |
| Periodo di riferimento | Tre esercizi finanziari | Periodo mobile di tre anni (1.095 giorni) |
| Settore trasporto merci c/terzi | Massimale ridotto | Massimale generale unico |
| Registro centrale aiuti | Facoltativo | Obbligatorio per gli Stati membri |
| Periodo di applicazione | 2014-2023 | 01/01/2024 – 31/12/2030 |
Il passaggio dal criterio degli esercizi finanziari a un periodo mobile di tre anni è tutt’altro che formale. Il plafond non si “azzera” più con la chiusura del bilancio: va calcolato a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto, sommando tutti gli aiuti de minimis concessi nei 1.095 giorni precedenti. Un contributo ricevuto a novembre di due anni fa può quindi ancora erodere il plafond disponibile oggi.
Il perimetro dell’impresa unica
Il massimale di 300.000 euro non si applica alla singola società, ma all’impresa unica: un perimetro definito dall’articolo 2 del Regolamento, che aggrega le imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni.
- Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
- Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa.
- Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.
- Un’impresa azionista o socia controlla da sola, in virtù di un accordo con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto.
- Le relazioni indirette, realizzate per il tramite di una o più altre imprese, rientrano nel perimetro.
Tradotto in pratica: un gruppo con tre società operative controllate dalla stessa holding condivide un unico plafond de minimis da 300.000 euro. Se due consociate hanno già assorbito 260.000 euro di aiuti negli ultimi tre anni, la terza potrà ottenere al massimo 40.000 euro, a prescindere dal tetto previsto dal bando. I legami che si realizzano esclusivamente per il tramite di una persona fisica non sono espressamente contemplati dall’articolo 2 del Regolamento, che considera le relazioni fra imprese anche quando si realizzano per il tramite di una o più altre imprese: in presenza di società riconducibili allo stesso soggetto è comunque prudente verificare il caso concreto con l’ente concedente, perché il criterio del mercato rilevante o contiguo appartiene alla definizione di PMI (Raccomandazione 2003/361/CE) e non alla disciplina del de minimis.
Come si applica il de minimis INAIL ISI alla domanda di contributo
Nel bando INAIL ISI il regime di aiuto si seleziona durante la compilazione della domanda sulla procedura informatica, prima della generazione del codice identificativo che abilita al click day. L’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, il regime prescelto e gli aiuti già percepiti. È una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000: eventuali dati errati espongono a revoca del contributo e a responsabilità penale.
De minimis o regime “aiuti bando”: la scelta in fase di compilazione
Il de minimis INAIL ISI non è l’unica strada. Le edizioni del bando prevedono in alternativa l’applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria — il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) — con le sue condizioni specifiche in termini di tipologia di investimento, costi ammissibili e intensità massima di aiuto. Le due opzioni hanno logiche opposte:
| Aspetto | Regime de minimis | Regime “aiuti bando” (esenzione) |
|---|---|---|
| Vincolo principale | Plafond di 300.000 euro per impresa unica su tre anni | Condizioni tecniche e costi ammissibili del regolamento |
| Istruttoria | Più snella, basata su autodichiarazione e RNA | Più articolata, richiede dimostrazione dei requisiti |
| Effetto sul plafond | Erode il de minimis disponibile per altri bandi | Non consuma il plafond de minimis |
| Convenienza tipica | Imprese senza aiuti pregressi rilevanti | Imprese con plafond de minimis quasi saturo |
La valutazione va fatta in ottica pluriennale. Un’azienda che nei prossimi mesi intende partecipare ad altri bandi a sportello o accedere a incentivi in de minimis farebbe bene a preservare il plafond, orientandosi — dove ammesso dal bando e dalle caratteristiche del progetto — sul regime di esenzione. Al contrario, chi ha un progetto che difficilmente soddisfa le condizioni del GBER trova nel de minimis la via più lineare.
Quando il plafond residuo è inferiore al tetto del bando
È lo scenario più frequente e più sottovalutato. L’impresa presenta un progetto da 200.000 euro di spese ammissibili, conta su 130.000 euro di contributo e scopre in fase di concessione di avere un residuo de minimis di soli 85.000 euro. L’esito non è la decadenza automatica, ma la rideterminazione in riduzione del contributo entro la capienza disponibile: il progetto va comunque realizzato per intero e rendicontato, con un esborso netto aziendale molto superiore al previsto.
Il calcolo va impostato prima di definire il perimetro dell’investimento, esattamente come si fa per i documenti di spesa in fase di rendicontazione del bando INAIL ISI. Lo stesso principio vale per chi punta agli Assi dedicati alle imprese di minori dimensioni, come l’Asse 4 2027 per micro e piccole imprese, dove il massimale del bando è più basso ma il vincolo del de minimis resta identico a livello di impresa unica.
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): consultazione e controlli
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è la banca dati pubblica in cui confluiscono tutti gli aiuti individuali concessi alle imprese italiane, compresi quelli in de minimis. È lo strumento con cui si verifica il cumulo e si accerta il rispetto dei massimali.
Il funzionamento poggia su tre adempimenti obbligatori a carico del soggetto concedente, nel nostro caso l’INAIL:
- Registrazione dell’aiuto nel Registro, con rilascio del codice concessione RNA (COR), condizione di efficacia del provvedimento.
- Interrogazione preventiva del Registro per verificare il plafond de minimis residuo dell’impresa unica e l’assenza di cause ostative.
- Visure obbligatorie: visura aiuti, visura de minimis e visura Deggendorf, da acquisire prima della concessione e prima dell’erogazione.
La sezione “Trasparenza” del portale RNA è consultabile liberamente: consente di ricercare per codice fiscale o denominazione gli aiuti concessi a una determinata impresa, con base giuridica, importo e data di concessione. È il punto di partenza per ricostruire il proprio storico, anche se la visura ufficiale in de minimis — quella che fa fede nel procedimento — è riservata agli enti concedenti e ai soggetti abilitati.
Il Regolamento (UE) 2023/2831 ha reso obbligatoria per gli Stati membri l’istituzione di un registro centrale degli aiuti de minimis: in Italia questa funzione è assolta dall’RNA, con un progressivo spostamento dell’onere probatorio dall’autodichiarazione dell’impresa alla banca dati pubblica. Il che rende ancora più rischioso presentarsi al click day con uno storico aiuti non riconciliato: la discrepanza emerge in automatico.
Se il massimale risulta superato, l’ente non può concedere l’aiuto per la parte eccedente. Nei casi in cui il superamento emerga dopo l’erogazione, si apre un procedimento di revoca con recupero delle somme, maggiorate degli interessi calcolati dalla data di erogazione. Non esiste un regime di “tolleranza”: il superamento anche di un solo euro rende l’intero importo eccedente non compatibile.
Visura Deggendorf: cosa verifica e perché blocca l’erogazione
La visura Deggendorf è la verifica, effettuata sulla sezione dedicata del Registro Nazionale degli Aiuti, dell’assenza a carico dell’impresa di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea. Il nome deriva dalla sentenza della Corte di giustizia UE sul caso Deggendorf, da cui discende il principio: chi non ha restituito un aiuto illegittimo non può riceverne di nuovi.
In concreto, il soggetto concedente acquisisce la visura prima della concessione e prima del pagamento. Se l’esito è positivo — ossia risulta una posizione Deggendorf aperta — l’erogazione è sospesa fino alla regolarizzazione. Le posizioni più ricorrenti nella prassi italiana riguardano aiuti dichiarati illegali in specifici regimi nazionali oggetto di decisioni della Commissione, con obbligo di restituzione a carico dei beneficiari.
La regolarizzazione passa da tre passaggi:
- Identificare la posizione: quale decisione della Commissione e quale importo sono all’origine dell’ordine di recupero.
- Restituire le somme (capitale e interessi) all’amministrazione competente, o dimostrare di averle già versate o depositate su conto vincolato.
- Aggiornare la posizione nel Registro, affinché la successiva visura restituisca esito negativo e sblocchi l’erogazione.
La visura ha una validità temporale limitata e viene ripetuta nei momenti chiave del procedimento: un esito negativo ottenuto in fase di domanda non mette al riparo da una verifica sfavorevole in fase di saldo. Per questo la posizione va monitorata per tutta la durata del progetto, che nel bando INAIL ISI può estendersi su più esercizi tra realizzazione, collaudo e upload della documentazione.
De minimis settoriali: agricoltura, pesca e acquacoltura
Il massimale di 300.000 euro vale per il de minimis generale. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore pesca e acquacoltura ricadono invece in regolamenti dedicati, con plafond sensibilmente più bassi e regole di cumulo specifiche. È un punto critico per chi presenta domanda sugli Assi agricoli del bando INAIL.
| Settore | Base giuridica | Massimale per impresa unica |
|---|---|---|
| Generale (industria, servizi, artigianato) | Reg. (UE) 2023/2831 | 300.000 euro su tre anni |
| Produzione agricola primaria | Reg. (UE) 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 | 50.000 euro su tre anni (con tetto nazionale cumulativo) |
| Pesca e acquacoltura | Reg. (UE) 717/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2023/2391 | 40.000 euro su tre esercizi finanziari (con tetto nazionale cumulativo) |
Il de minimis agricolo presenta due ulteriori complicazioni. La prima è il tetto nazionale cumulativo: ogni Stato membro dispone di un importo complessivo che, se esaurito, blocca nuove concessioni a prescindere dal plafond individuale. La seconda è la registrazione nei registri dedicati, con tempistiche e responsabilità a carico dell’ente concedente che vanno coordinate con l’RNA.
Attenzione anche alle imprese “miste”: un’azienda che svolge sia produzione primaria sia attività di trasformazione e commercializzazione può accedere al de minimis generale per la seconda, ma solo a condizione di garantire — con separazione contabile o distinzione delle attività — che l’aiuto non vada a beneficio della produzione primaria. In assenza di questa separazione, si applica il massimale più basso.
Va infine verificato, sul testo del bando pubblicato, quale regime disciplini l’Asse dedicato alla produzione agricola primaria: nelle edizioni recenti i finanziamenti su questo Asse sono stati concessi in regime di esenzione agricola ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, e non in de minimis. È una differenza che cambia completamente l’istruttoria e la documentazione da predisporre.
Errori tipici sul de minimis INAIL ISI e come evitarli
Dall’esperienza sui click day, gli errori sul de minimis INAIL ISI si concentrano su poche casistiche ricorrenti, tutte prevenibili con una verifica preliminare seria.
- Mancata verifica preventiva sull’RNA: si dichiara “nessun aiuto percepito” a memoria, dimenticando crediti d’imposta, garanzie agevolate o contributi minori già registrati come de minimis.
- Sottostima dell’impresa unica: si considera solo la società richiedente, ignorando controllate, controllanti e consociate che condividono lo stesso plafond.
- Confusione fra i regimi: si seleziona il de minimis quando il progetto avrebbe potuto essere agevolato in esenzione, bruciando plafond utile per altre agevolazioni.
- Calcolo del triennio sbagliato: si ragiona ancora per esercizi finanziari anziché sul periodo mobile di tre anni a ritroso dalla data di concessione.
- Settore agricolo trascurato: si applica il massimale generale a un’impresa di produzione primaria, con plafond reale molto inferiore.
- Posizione Deggendorf non monitorata: si scopre l’ordine di recupero pendente solo in fase di erogazione, con il progetto già realizzato e pagato.
- Aiuti “concessi” confusi con aiuti “erogati”: ai fini del cumulo rileva la data di concessione, non quella dell’incasso.
La prevenzione è sempre la stessa: ricostruzione documentale dello storico aiuti, mappatura societaria aggiornata e simulazione del plafond residuo alla data presunta di concessione. È un’attività da svolgere con mesi di anticipo rispetto al click day, in parallelo alla progettazione tecnica richiesta dagli Assi più selettivi, come l’Asse 3 2027 per la bonifica da agenti biologici e chimici.
Checklist pre-domanda de minimis INAIL ISI
Da completare prima dell’apertura della procedura informatica, non nei giorni del click day:
- Estrarre da visura camerale e libro soci la mappa completa dei rapporti di controllo e partecipazione, per delimitare l’impresa unica.
- Consultare la sezione Trasparenza dell’RNA per ciascun codice fiscale del perimetro ed elencare tutti gli aiuti in de minimis degli ultimi 36 mesi.
- Verificare la presenza di crediti d’imposta e agevolazioni indirette qualificati come de minimis nei modelli dichiarativi e nelle comunicazioni ricevute.
- Calcolare il plafond residuo alla data presunta di concessione, con il metodo del periodo mobile di tre anni.
- Confrontare il plafond residuo con il contributo massimo richiedibile sull’Asse prescelto e, se necessario, rimodulare il quadro economico.
- Valutare la convenienza fra de minimis e regime di esenzione, considerando i bandi a cui l’impresa intende partecipare nei 24 mesi successivi.
- Verificare la posizione Deggendorf e, se aperta, avviare subito la regolarizzazione.
- Per le imprese agricole, ittiche o miste: individuare il regolamento settoriale applicabile e il relativo massimale.
- Predisporre la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti percepiti, coerente al centesimo con quanto risulta dall’RNA.
- Allineare regime di aiuto, perizia tecnica e documentazione di spesa, così che tutto sia coerente fin dalla domanda.
Domande frequenti sul de minimis INAIL ISI
Cosa succede se supero il massimale de minimis?
L’ente concedente non può erogare la quota eccedente il massimale di 300.000 euro: il contributo viene rideterminato entro la capienza disponibile. Se il superamento emerge dopo il pagamento, si attiva il recupero delle somme con interessi. Non esistono deroghe o franchigie: il tetto è inderogabile e riferito all’intera impresa unica.
L’impresa unica include anche le società partecipate all’estero?
Ai fini del de minimis il perimetro rilevante è quello delle imprese situate nello stesso Stato membro legate dai rapporti di controllo elencati nel Regolamento. Le partecipazioni estere non concorrono al plafond italiano, ma vanno comunque mappate: possono incidere sulla qualifica dimensionale di PMI, requisito autonomo richiesto da diversi Assi del bando.
Quanto dura la validità della visura Deggendorf?
La visura fotografa la situazione alla data di rilascio e viene acquisita dall’ente in più momenti del procedimento, tipicamente prima della concessione e prima dell’erogazione. Un esito favorevole ottenuto in fase di domanda non garantisce l’esito in fase di saldo: la posizione va monitorata per tutta la durata del progetto.
Posso cambiare regime di aiuto dopo aver inviato la domanda?
La scelta si effettua in fase di compilazione e, una volta consolidata la domanda ammessa a finanziamento, non è modificabile con una semplice comunicazione. Nella pratica, l’unica alternativa è la rinuncia al contributo. È il motivo per cui la valutazione fra de minimis ed esenzione va chiusa prima dell’invio, con il supporto di un consulente specializzato.
Il de minimis INAIL ISI si calcola sugli esercizi finanziari o su tre anni?
Dal Regolamento (UE) 2023/2831 il calcolo avviene su un periodo mobile di tre anni (1.095 giorni) a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto. Il vecchio criterio dei tre esercizi finanziari, previsto dal Reg. 1407/2013, non è più applicabile alle concessioni disposte sotto la nuova disciplina.
Un’azienda agricola che partecipa al bando INAIL ISI ha lo stesso plafond delle altre imprese?
No. Per la produzione agricola primaria si applica il Reg. (UE) 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118, con massimale di 50.000 euro su tre anni e tetto nazionale cumulativo. Va inoltre verificato sul testo del bando se l’Asse agricolo sia disciplinato dal regolamento di esenzione agricola anziché dal de minimis.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Verifica il regime di aiuto prima del click day
Il de minimis INAIL ISI è la variabile che separa un contributo incassato per intero da un contributo decurtato o revocato. Ricostruzione dello storico aiuti sull’RNA, perimetrazione dell’impresa unica, controllo della posizione Deggendorf e scelta consapevole fra de minimis e regime di esenzione: sono attività che richiedono competenza specifica sugli aiuti di Stato e vanno chiuse mesi prima dell’apertura dello sportello.
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