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Il bando INAIL ISI rappresenta ogni anno una delle opportunità di finanziamento più attese dalle imprese italiane: contributi a fondo perduto fino al 65% per investimenti in sicurezza sul lavoro, con milioni di euro distribuiti tramite il click day. Ma cosa succede quando la vostra azienda si ritrova esclusa dalla graduatoria o, pur essendo ammessa, non rientra nel contingente finanziabile? Esistono strumenti giuridici e amministrativi per contestare la decisione di INAIL: autotutela, riesame e ricorso al TAR.
Questa guida analizza nel dettaglio le tre vie di ricorso disponibili, i termini da rispettare, i costi e le concrete possibilità di successo. Un riferimento pratico per le aziende che vogliono difendere il proprio diritto al contributo.
Prima di valutare se e come ricorrere, è fondamentale comprendere la struttura della graduatoria INAIL ISI e la distinzione tra le diverse categorie di posizionamento.
Al termine del click day, INAIL pubblica per ogni asse del bando una graduatoria che include:
La distinzione è cruciale perché cambia radicalmente la strategia di tutela: un’azienda esclusa deve contestare la legittimità del provvedimento di esclusione, mentre un’azienda ammessa ma non finanziabile ha meno margini di manovra ma può comunque fare ricorso se ritiene che il proprio punteggio sia stato calcolato in modo errato.
Per approfondire la fase di compilazione della domanda e i criteri di valutazione, consulta la nostra Guida Compilazione Domanda Bando INAIL ISI 2026.
Conoscere le cause più frequenti di esclusione è il primo passo per valutare la fondatezza di un eventuale ricorso. Dalle istruttorie INAIL ISI emergono alcune categorie ricorrenti.
Le aziende ammesse ma non finanziabili si trovano in una posizione formalmente corretta ma penalizzate dall’ordine di arrivo al click day o dal posizionamento in graduatoria. In questo caso le opzioni di ricorso ordinarie hanno meno efficacia, ma rimane la possibilità di contestare eventuali errori nel calcolo del punteggio che hanno determinato un posizionamento più basso.
Il sistema italiano prevede tre strumenti principali per contestare un provvedimento amministrativo come l’esclusione dal bando INAIL ISI. Ognuno ha caratteristiche, tempi e costi molto diversi.
| Strumento | Termine | Costo | Decide | Vincolante |
|---|---|---|---|---|
| Autotutela | Non perentorio (opportuno entro 30 gg) | Nessuno | INAIL stesso | No (facoltativo) |
| Riesame | Previsto dal bando (verificare) | Nessuno | Commissione INAIL | Si (se il bando lo prevede) |
| Ricorso TAR | 60 giorni dalla notifica | Contributo unificato + spese legali | Giudice amministrativo | Si |
Le tre vie non sono mutualmente esclusive: è possibile (e spesso consigliabile) attivare in parallelo autotutela e riesame, riservando il TAR come ultima ratio o attivandolo entro i termini di decadenza indipendentemente dagli esiti amministrativi.
L’autotutela è il procedimento con cui si chiede alla stessa amministrazione che ha emanato il provvedimento – in questo caso INAIL – di riesaminarlo e, se del caso, annullarlo o modificarlo in autotutela appunto, senza necessità di intervento del giudice.
L’autotutela è particolarmente indicata quando:
L’autotutela è uno strumento extragiudiziale: INAIL non è obbligata ad accoglierla, ma è tenuta a rispondere e a motivare l’eventuale diniego. Ha il vantaggio di essere gratuita e relativamente rapida.
L’istanza va indirizzata alla Direzione Regionale INAIL competente per territorio (quella corrispondente alla sede legale dell’azienda). Non esiste un modulo standard obbligatorio, ma l’istanza deve contenere:
L’invio avviene tramite PEC alla Direzione Regionale INAIL. E’ fondamentale conservare la ricevuta di invio e consegna.
La legge (L. 241/1990) non fissa un termine perentorio per la risposta INAIL in autotutela, ma il silenzio dell’amministrazione per oltre 30 giorni può essere interpretato come diniego implicito e può giustificare il ricorso al TAR. In pratica INAIL tende a rispondere entro 60-90 giorni.
Attenzione critica: presentare l’istanza di autotutela non sospende il termine di 60 giorni per il ricorso al TAR. Le due strade devono essere gestite in parallelo se si vuole mantenere aperta l’opzione giudiziaria.
Il riesame è uno strumento di secondo livello interno ad INAIL: la domanda viene sottoposta a una commissione di riesame diversa da quella che ha emesso il provvedimento di esclusione. Non tutti i bandi INAIL ISI prevedono esplicitamente questa procedura, ma nella prassi recente INAIL ha mostrato disponibilità a esaminare le istanze di riesame anche quando non esplicitamente codificate nel bando.
Il riesame si attiva con una richiesta formale che deve:
Per l’asse 5 agricoltura e l’asse 2 SGSL, che hanno criteri tecnici molto specifici, il riesame richiede spesso il supporto di un consulente specializzato. Approfondisci le caratteristiche di questi assi: Bando INAIL ISI Asse 2 2027: SGSL e ISO 45001 e Bando INAIL ISI Asse 5 Agricoltura 2027.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è lo strumento più formale e vincolante. Se accolto, il TAR può annullare il provvedimento INAIL e ordinare la rivalutazione della domanda o, in casi estremi, il riconoscimento diretto del contributo.
La giurisdizione sui provvedimenti INAIL ISI spetta al giudice amministrativo (TAR), non a quello civile o ordinario. Il TAR competente è determinato dalla sede legale dell’azienda ricorrente, non dalla sede INAIL:
Esistono tuttavia orientamenti giurisprudenziali non univoci: alcune pronunce hanno attribuito competenza al TAR del Lazio in quanto INAIL è un ente a carattere nazionale con sede legale a Roma. E’ quindi fondamentale verificare con un avvocato amministrativista la competenza territoriale corretta prima di depositare il ricorso.
Il termine per proporre ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza) del provvedimento di esclusione. Questo termine è perentorio e non prorogabile: il decorso senza azione rende il provvedimento definitivo e non più impugnabile in sede amministrativa.
Il termine decorre:
Nota importante: la presentazione di autotutela o riesame non interrompe ne’ sospende il termine di 60 giorni per il TAR. Se si intende percorrere la via giudiziaria, il ricorso deve essere depositato entro i termini indipendentemente dall’esito delle procedure stragiudiziali.
Il ricorso al TAR comporta due categorie principali di spese:
A questi si aggiungono eventuali spese per perizie tecniche (necessarie se la contestazione riguarda la valutazione tecnica del progetto) e, in caso di soccombenza, le spese legali della controparte.
Le chance di successo di un ricorso al TAR dipendono dalla solidità dei vizi contestati. La giurisprudenza amministrativa tende a essere più favorevole nei casi di:
La valutazione costi-benefici deve tenere conto dell’importo del contributo in gioco: per contributi superiori a 50.000-100.000 euro, il ricorso al TAR può essere economicamente giustificato anche con costi legali significativi. Per importi inferiori, le vie stragiudiziali (autotutela e riesame) rappresentano in genere la scelta più razionale.
La giurisprudenza dei TAR in materia di bandi INAIL ISI ha prodotto nel tempo orientamenti significativi che è utile conoscere prima di intraprendere la via giudiziaria.
Prima di procedere, è opportuno verificare con un avvocato amministrativista specializzato in finanza agevolata gli orientamenti più recenti del TAR competente per la vostra sede.
L’esperienza sul campo mostra che molti ricorsi vengono compromessi non dalla debolezza della posizione sostanziale, ma da errori procedurali evitabili.
Le opzioni sono più limitate rispetto al caso di esclusione, ma non nulle. E’ possibile contestare eventuali errori nel calcolo del punteggio che hanno determinato un posizionamento più basso del corretto. Se dimostrate che il vostro punteggio reale era superiore, potreste rientrare nel contingente finanziabile. In alternativa, l’azienda può attendere eventuali scorrimenti della graduatoria in caso di rinunce o revoche di altri beneficiari.
Il termine è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione o dalla pubblicazione della graduatoria. Il termine è perentorio: il suo decorso rende il provvedimento definitivo. Non presentate autotutela pensando che questo blocchi il termine per il TAR.
Dipende dalla natura del vizio. Per errori materiali evidenti (documento allegato non registrato, errore di calcolo del punteggio), INAIL ha un interesse concreto a correggere in autotutela perché evita il contenzioso giudiziario. Per contestazioni di merito sulla valutazione tecnica, la probabilità di successo in autotutela è più bassa, perché INAIL raramente rivede le proprie valutazioni discrezionali in assenza di pressione giudiziaria.
No. Il ricorso al TAR richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali. Il deposito del ricorso avviene tramite il sistema informatico della giustizia amministrativa (PAT – Processo Amministrativo Telematico), che richiede la firma digitale del difensore.
Non necessariamente. Il TAR tipicamente annulla il provvedimento di esclusione e rinvia la pratica ad INAIL per una nuova valutazione conforme alle indicazioni della sentenza. Solo in casi di accertamento pieno del diritto (rari) il giudice può riconoscere direttamente il contributo. Nella maggior parte dei casi, dopo la sentenza favorevole, l’azienda deve comunque attendere la nuova istruttoria INAIL.
E’ uno dei motivi di ricorso più frequenti e dibattuti. La giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi che i malfunzionamenti tecnici del portale INAIL, documentati con screenshot e prove informatiche, possono costituire causa di esclusione illegittima. La prova del malfunzionamento è fondamentale e deve essere raccolta immediatamente (log di connessione, timestamp, screenshot). Il motivo è ammissibile ma richiede prova rigorosa.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
Se la vostra azienda e’ stata esclusa dalla graduatoria INAIL ISI o non rientra nel contingente finanziabile, ClickDay Italia puo’ affiancarvi nell’analisi della posizione e nell’individuazione della strategia di tutela piu’ adeguata. Operiamo in tutta Italia con specializzazione sui bandi INAIL ISI da anni.
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Il Modello OT23 INAIL è lo strumento che consente alle aziende con un buon track record di sicurezza sul lavoro di ottenere uno sconto significativo sul premio assicurativo INAIL: fino al 28% per le aziende più piccole, con riduzioni progressive in base al numero di lavoratori. La domanda per ottenere lo sconto relativo all’anno di premio 2027 deve essere presentata entro il 28 febbraio 2027 tramite il portale telematico INAIL.
In questa guida trovi tutto ciò che serve sapere: chi può presentare domanda, come si calcola lo sconto, quali interventi di prevenzione contano, quali documenti preparare e come evitare gli errori più frequenti che portano al rigetto.
Il Modello OT23 è la procedura telematica prevista dall’art. 23 delle Modalità tariffarie INAIL (D.M. 27 febbraio 2019) che permette alle imprese di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa (detto anche “oscillazione in diminuzione del tasso”) per il primo biennio di attività o per le aziende con meno di 500 lavoratori-anno, in presenza di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro.
Il meccanismo si affianca all’OT24, che si applica invece alle aziende con almeno due anni di attività e si basa sull’andamento infortunistico effettivo. OT23 e OT24 non si escludono a vicenda ma seguono logiche diverse: l’OT23 premia gli investimenti in prevenzione, l’OT24 premia i risultati concreti in termini di sinistri.
Sul piano strategico, il Modello OT23 rappresenta un’opportunità concreta di ridurre un costo obbligatorio per l’impresa (il premio INAIL) semplicemente documentando correttamente ciò che l’azienda già fa o ha fatto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si tratta di un bando competitivo: ogni impresa che soddisfa i requisiti e invia la domanda nei termini ottiene lo sconto.
Possono presentare domanda OT23 le aziende che rientrano in almeno uno di questi due profili:
La soglia dei 500 lavoratori-anno è calcolata sommando le giornate di lavoro di tutti i dipendenti assicurati e dividendo per 300. Un’azienda con 20 dipendenti a tempo pieno annuo genera 20 lavoratori-anno. In pratica, la grande maggioranza delle PMI italiane rientra in questa soglia.
La domanda deve essere presentata da ciascuna unità produttiva (posizione assicurativa territoriale – PAT) che vuole beneficiare della riduzione. Se l’azienda ha più PAT, occorre presentare una domanda per ciascuna di esse, con la relativa documentazione a supporto.
Non possono accedere allo sconto OT23 le aziende che, al momento della presentazione della domanda, risultano in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva) negativo, ovvero con esposizioni debitorie verso INAIL o INPS non sanate. La regolarità contributiva è condizione necessaria e viene verificata d’ufficio da INAIL.
La riduzione del tasso medio è progressiva e inversamente proporzionale alla dimensione aziendale: le imprese più piccole ottengono lo sconto più elevato, in quanto tipicamente dispongono di meno risorse per investire in sicurezza.
| Lavoratori-anno | Riduzione (%) |
|---|---|
| Fino a 10 | 28% |
| Da 11 a 50 | 18% |
| Da 51 a 200 | 10% |
| Da 201 a 500 | 5% |
Lo sconto si applica al tasso medio di tariffa della voce di rischio in cui è classificata l’unità produttiva. Il tasso ridotto viene poi applicato al monte salari imponibile per calcolare il premio definitivo. Per un’impresa artigiana con 5 dipendenti e un premio lordo di 10.000 euro annui, lo sconto del 28% vale circa 2.800 euro di risparmio immediato.
Il beneficio decorre dall’anno in cui viene presentata e accolta la domanda. Non ha effetto retroattivo. Se la domanda viene presentata entro il 28 febbraio 2027 e accolta da INAIL, la riduzione si applica al premio di regolazione 2027 (che viene conguagliato nel 2028). Il premio anticipato corrente rimane invariato; la differenza emerge in sede di autoliquidazione annuale.
Lo sconto è rinnovabile ogni anno, purché l’azienda continui a soddisfare i requisiti e presenti una nuova domanda nei termini. Non è automatico: va richiesto esplicitamente ogni anno.
Per ottenere la riduzione OT23, l’azienda deve dimostrare di aver effettuato interventi di miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro nell’anno solare precedente la domanda. Per la domanda 2027 (relativa all’anno di premio 2027), gli interventi devono essere stati realizzati nel corso del 2026.
I requisiti trasversali (obbligatori per tutte le domande, indipendentemente dagli interventi specifici) sono:
Il DVR aggiornato è il documento più critico: deve essere formalmente aggiornato (con firma e data) nell’anno 2026 e deve contenere la valutazione specifica dei rischi presenti nella realtà aziendale. Un DVR obsoleto o generico è la causa numero uno di diniego della domanda OT23 in sede di verifica.
Oltre ai requisiti trasversali, l’azienda deve aver realizzato almeno uno degli interventi previsti nell’apposito modulo INAIL (Modulo A), suddivisi per categoria: interventi di carattere generale, interventi in materia di rischi lavorativi specifici, interventi formativi.
INAIL classifica gli interventi ammissibili in macro-aree. Di seguito le principali, con esempi pratici per ogni categoria.
Ogni intervento deve essere documentato con prove oggettive: fatture, registri presenze ai corsi, verbali di riunione, certificati di conformità dei macchinari, fotografie ante-operam e post-operam. La documentazione non viene inviata contestualmente alla domanda (che è autocertificazione), ma deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di verifica ispettiva di INAIL.
La domanda OT23 si basa sul principio dell’autocertificazione: il datore di lavoro dichiara di aver realizzato gli interventi, assumendosi la responsabilità penale della dichiarazione. INAIL non richiede l’allegazione dei documenti in sede di domanda, ma questi devono essere disponibili per eventuali verifiche.
Il fascicolo documentale che l’azienda deve predisporre e conservare comprende:
Particolarmente importante è la data certa dei documenti: fatture, attestati e verbali devono essere datati al 2026. Documenti di anni precedenti non contano per la domanda 2027. INAIL verifica con attenzione la coerenza temporale tra ciò che viene dichiarato e ciò che emerge in sede ispettiva.
La domanda si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale INAIL Online Services (portale.inail.it). Non è possibile presentarla allo sportello fisico né via PEC. Ecco il processo completo:
Il consulente del lavoro o il responsabile HSE aziendale può presentare la domanda per conto del datore di lavoro, purché munito di delega formale registrata sul portale INAIL o con procura notarile. Non è ammessa la semplice email di incarico.
INAIL accoglie la domanda e risponde entro 120 giorni dalla scadenza (28 febbraio 2027), comunicando l’esito tramite il portale e, nei casi dubbi, richiedendo documentazione integrativa. In caso di accoglimento, la riduzione viene applicata automaticamente in sede di autoliquidazione del premio.
La scadenza per la presentazione della domanda OT23 con effetto sull’anno di premio 2027 è fissata al 28 febbraio 2027. Si tratta di un termine perentorio: le domande presentate successivamente non vengono prese in considerazione e il diritto alla riduzione si perde definitivamente per quell’anno.
Il calendario operativo consigliato per non arrivare in ritardo:
INAIL pubblica ogni anno la circolare operativa con le istruzioni per la campagna OT23. Per il 2027, la circolare verrà presumibilmente pubblicata tra ottobre e novembre 2026. È fondamentale consultarla al momento dell’uscita per verificare se ci sono modifiche agli interventi ammissibili o alle procedure di presentazione rispetto all’anno precedente.
Le aziende che hanno già beneficiato dello sconto OT23 negli anni precedenti non hanno corsia preferenziale: ogni anno è autonomo e richiede una nuova dimostrazione degli interventi.
Dall’esperienza su centinaia di domande OT23, emergono alcune criticità ricorrenti che portano al rigetto o alla revoca del beneficio in sede di verifica:
Se l’azienda ha già ricevuto un accoglimento parziale o un diniego negli anni passati, è consigliabile richiedere all’INAIL di competenza le motivazioni scritte, così da correggere le criticità prima di presentare la domanda successiva.
Per approfondire le opportunità di finanziamento complementari a disposizione delle aziende, consulta la nostra guida sul Bando INAIL ISI 2027 e quella sulla rendicontazione post-contributo per le aziende già vincitrici.
Un infortunio grave non preclude automaticamente l’accesso a OT23, a patto che l’azienda non abbia riportato condanne penali definitive in materia di sicurezza sul lavoro nell’anno di riferimento. Tuttavia, in caso di infortuni con procedimento penale aperto, è consigliabile valutare con un consulente legale prima di presentare la domanda. L’INAIL verifica gli archivi infortuni prima di accogliere la domanda.
Sì, i due strumenti sono distinti e cumulabili: OT23 riduce il premio INAIL (costo del lavoro), mentre il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un beneficio fiscale su determinate spese formative. Un’azienda può dunque presentare un corso di formazione sicurezza come intervento OT23 e al tempo stesso portare la spesa a credito d’imposta (se la formazione rientra nelle materie ammesse dalla norma 4.0). Le condizioni di entrambi gli strumenti devono essere rispettate singolarmente.
No. Nel settore edile la unità di riferimento è la posizione assicurativa territoriale (PAT), non il singolo cantiere. Se tutti i cantieri sono coperti dalla stessa PAT, basta una domanda. Se l’impresa ha PAT multiple (es. per province diverse), servono domande separate per ciascuna.
Sì. INAIL può effettuare verifiche ispettive a campione o su segnalazione fino a 5 anni dopo la concessione. Se in sede di verifica emerge che la documentazione non corrispondeva a interventi effettivamente realizzati, lo sconto viene revocato con recupero delle somme e possibili sanzioni. La corretta conservazione del fascicolo documentale per almeno 5 anni è quindi essenziale.
INAIL ha 120 giorni dalla scadenza della campagna (28 febbraio 2027) per comunicare l’esito. Ciò significa che la risposta può arrivare fino a fine giugno 2027. Se entro tale termine non perviene risposta, si applica il principio del silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990), ma è comunque consigliabile sollecitare l’ufficio INAIL di competenza.
Sì, le aziende nel primo biennio di attività (quindi anche quelle con meno di 12 mesi) possono accedere a OT23. Il requisito è essere stati iscritti a INAIL per almeno un giorno nell’anno precedente alla domanda e aver effettuato gli interventi previsti. Le start-up con pochi dipendenti beneficiano anche dello sconto massimo del 28%.
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Il bando INAIL ISI Amianto 2027 rappresenta una delle opportunità di finanziamento più significative per le PMI operanti nei settori industria, edilizia e manifatturiero che devono affrontare la bonifica di Materiali Contenenti Amianto (MCA). Si tratta della sotto-misura specifica del più ampio bando ISI che INAIL destina ogni anno alla riduzione dei rischi lavorativi, con un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 65% delle spese ammissibili per un massimale che tipicamente oscilla tra i 50.000 e 130.000 euro per domanda.
La sotto-misura ISI Amianto è storicamente meno affollata rispetto alle altre misure ISI (Generaliste e Micro e Piccole Imprese), il che la rende strategicamente interessante per le aziende che hanno immobili, capannoni o impianti con coperture in eternit o altri materiali contenenti amianto friabile o in matrice compatta. In questa guida completa trovi tutto ciò che serve a una PMI per candidarsi con successo: requisiti, spese ammissibili, documentazione, procedura del click day e gli errori più comuni da evitare.
Il bando ISI (Incentivi alle Imprese) di INAIL si articola ogni anno in più misure distinte, ciascuna con una dotazione finanziaria regionale dedicata e requisiti propri. La Misura ISI Amianto è riservata alle imprese, anche non iscritte a INAIL (ad esempio le imprese agricole con soli dirigenti o soci lavoratori), che intendono effettuare interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro.
A differenza della misura ISI Generalista, che finanzia un ampio spettro di interventi per la sicurezza sul lavoro, la misura ISI Amianto ha un focus esclusivo sulla rimozione, incapsulamento e smaltimento dell’amianto. Questo la rende particolarmente coerente con la normativa italiana sull’amianto (L. 257/1992 e D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III) che impone alle imprese obblighi stringenti di bonifica nei luoghi di lavoro.
Ogni anno INAIL pubblica il bando ISI con un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale e sul portale inail.it. Per il ciclo 2027, sulla base degli anni precedenti, si prevede un’apertura della piattaforma di compilazione delle domande tra aprile e giugno 2027, con il click day fissato generalmente in autunno (settembre-ottobre 2027). I calendari precisi vengono comunicati con anticipo di almeno 30 giorni dalla fase di upload.
Rispetto alla misura ISI Generalista, la sotto-misura Amianto presenta due vantaggi competitivi concreti per le PMI:
Possono presentare domanda per la Misura ISI Amianto tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, operanti in tutti i settori produttivi (incluso il settore agricolo), che soddisfino i seguenti requisiti cumulativi al momento della presentazione della domanda:
Non esistono limiti dimensionali espliciti legati alla classificazione PMI (numero dipendenti o fatturato): anche le grandi imprese possono teoricamente accedere, ma la struttura del contributo (massimali, percentuali) è calibrata per rendere l’incentivo particolarmente conveniente per le PMI con investimenti tra i 70.000 e 200.000 euro.
In aggiunta ai requisiti generali, la misura ISI Amianto richiede che l’impresa richiedente:
Per approfondire come prepararsi alla domanda e organizzare la documentazione, leggi anche la nostra guida su come prepararsi al bando INAIL ISI 2027.
La Misura ISI Amianto finanzia interventi di bonifica di materiali contenenti amianto (MCA) presenti negli ambienti di lavoro dell’impresa. Le tipologie di intervento ammissibili rientrano in tre categorie principali, come definito dall’allegato tecnico dell’avviso ISI:
È l’intervento più comune e prevede la rimozione fisica dei manufatti contenenti amianto (coperture in eternit, lastre ondulate, coibentazioni, guarnizioni, tubazioni) e il loro conferimento a impianti di smaltimento autorizzati. Le spese ammissibili comprendono: manodopera specializzata, dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli addetti, noleggio attrezzatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, ripristino delle superfici dopo la rimozione.
Alternativa alla rimozione per amianto in buono stato di conservazione e non friabile, consiste nell’applicazione di prodotti incapsulanti (penetranti, ricoprenti o a base di resine) che stabilizzano il materiale e ne impediscono il rilascio di fibre. L’incapsulamento è generalmente meno costoso della rimozione ma richiede monitoraggio periodico successivo.
Prevede l’installazione di barriere fisiche tra i materiali contenenti amianto e le aree di lavoro (controsoffitti, pannellature, cabine). È ammissibile quando la rimozione immediata non è tecnicamente praticabile e richiede un programma di controllo e manutenzione periodica.
Non sono ammissibili alla misura ISI Amianto:
Il contributo della misura ISI Amianto è strutturato come segue, sulla base dei parametri storici dei bandi ISI precedenti (i valori esatti del ciclo 2027 saranno confermati dall’avviso ufficiale INAIL):
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Percentuale di contributo | 65% delle spese ammissibili |
| Investimento minimo ammissibile | 5.000 euro |
| Contributo massimo erogabile | 130.000 euro per domanda |
| Tipo di agevolazione | Contributo in conto capitale (fondo perduto) |
| Modalità erogazione | A rendicontazione (post-realizzazione) |
In termini pratici, un’azienda con un progetto di bonifica da 150.000 euro (rimozione di 2.000 mq di copertura in eternit su un capannone industriale) potrebbe ricevere un contributo di circa 97.500 euro (65% di 150.000), coprendo la maggior parte del costo dell’intervento obbligatorio. Per investimenti superiori al massimale, il contributo si ferma a 130.000 euro indipendentemente dall’importo totale del progetto.
La dotazione finanziaria è ripartita a livello regionale: ogni regione dispone di un proprio plafond assegnato da INAIL sulla base del numero di imprese assicurate e dell’incidenza storica degli infortuni. Questo significa che la competizione si gioca a livello regionale, non nazionale, e le probabilità di successo variano sensibilmente da regione a regione.
Il contributo ISI Amianto è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il totale dei contributi pubblici non superi il costo complessivo del progetto. In particolare, è compatibile con:
Il Piano di Lavoro per la rimozione dell’amianto (PdL) è il documento tecnico centrale per la misura ISI Amianto. Ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che intende procedere alla rimozione o manutenzione di MCA deve notificarlo all’ASL/ATS competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il Piano di Lavoro deve essere redatto da un tecnico competente in amianto (abilitato ai sensi del D.M. 14/05/1996 e successive circolari) e deve contenere:
Per la domanda ISI, la notifica del Piano di Lavoro all’ASL (o l’autorizzazione in caso di amianto friabile) è documento obbligatorio da allegare al progetto. INAIL verifica la coerenza tra quanto dichiarato nel Piano di Lavoro e la documentazione tecnica del progetto presentato.
Ecco la documentazione tipicamente richiesta per la presentazione della domanda (verificare l’allegato tecnico dell’avviso 2027 per eventuali variazioni):
La preparazione accurata di questa documentazione è determinante non solo per l’ammissibilità della domanda, ma anche per la valutazione del punteggio che determina la posizione in graduatoria. INAIL assegna punteggi aggiuntivi alle domande con documentazione completa e coerente.
La procedura ISI si articola in 4 fasi distinte, ciascuna con scadenze precise che l’azienda deve rispettare:
L’impresa accede al portale inail.it con le credenziali SPID o CNS dell’azienda e compila la domanda nella sezione dedicata al bando ISI. Durante questa fase — che dura tipicamente da 60 a 90 giorni — è possibile salvare la bozza, modificarla e simulare il punteggio ottenuto. Il sistema assegna automaticamente un punteggio preliminare basato su:
In questa fase NON viene ancora inviata la domanda: il sistema è aperto solo per la compilazione.
Prima della chiusura della finestra di compilazione, l’impresa deve salvare definitivamente la propria domanda. Il sistema genera un codice identificativo univoco che rappresenta la “ticket” per il click day. Questo codice deve essere conservato con cura: è indispensabile per partecipare alla fase di upload.
Il click day ISI Amianto è la fase più critica dell’intera procedura. In un giorno e ora prestabiliti, migliaia di imprese tentano simultaneamente di caricare la propria domanda sul portale INAIL. L’ordine cronologico di ricezione determina la posizione in graduatoria: chi invia prima, con punteggio sufficiente, ottiene il contributo.
La misura ISI Amianto ha generalmente un click day separato rispetto alla misura generalista, in una data comunicata da INAIL con preavviso di almeno 30 giorni. La finestra di upload è di solito di 1 ora (talvolta estesa a 4 ore in funzione del volume di domande atteso).
Per capire come funziona in dettaglio la graduatoria e la fase di upload, consulta la nostra guida alla graduatoria del click day INAIL 2026.
Le domande caricate vengono istruite da INAIL in ordine di graduatoria. L’ente verifica la completezza e la correttezza della documentazione. In caso di esito positivo, l’azienda riceve una lettera di concessione con l’importo approvato. A quel punto può avviare i lavori (attenzione: non avviare prima dell’approvazione). Al termine della bonifica, presenta la rendicontazione con fatture e documentazione dell’avvenuto smaltimento per ricevere l’erogazione del contributo.
Per la fase di rendicontazione, consulta la nostra guida alla rendicontazione bando INAIL ISI.
Sulla base dell’esperienza maturata su decine di domande ISI gestite, questi sono gli errori che con maggiore frequenza portano all’esclusione o alla perdita di posizioni in graduatoria:
Per una preparazione tecnica completa e per evitare questi errori, considera il supporto di un partner specializzato come Click Day Italia, che ha seguito con successo domande ISI per imprese industriali ed edilizie in tutto il territorio nazionale.
La misura ISI Amianto finanzia specificamente le spese di bonifica MCA. Il costo della nuova copertura fotovoltaica in sostituzione dell’eternit rimosso è in genere non ammissibile alla misura ISI Amianto, ma potrebbe essere finanziato separatamente con altri incentivi (Transizione 5.0, conto energia, contributi regionali). Le due domande sono distinte e, se strutturate correttamente, cumulabili.
I tempi variano, ma mediamente: istruttoria 2-4 mesi dal click day, lettera di concessione entro 6-8 mesi, realizzazione dei lavori entro 12 mesi dalla concessione (prorogabile), rendicontazione e collaudo 2-3 mesi, erogazione finale 60-90 giorni dopo la rendicontazione approvata. Il ciclo completo si estende tipicamente su 18-24 mesi.
Sì, è possibile presentare una domanda per ciascuna unità produttiva (PAT INAIL) in cui sono presenti MCA da bonificare. Ogni domanda è trattata in modo indipendente e concorre nella graduatoria regionale della sede dell’unità produttiva.
No. La presenza dell’amianto nell’immobile e la necessità di bonifica emersa dalla valutazione del rischio nel DVR è sufficiente. Non è necessario che l’ASL abbia già emesso un’ordinanza o una prescrizione. Anzi, è preferibile presentare domanda prima di ricevere sanzioni, in modo da dimostrare proattività nella gestione del rischio.
INAIL può revocare il contributo in caso di mancato rispetto dei termini di realizzazione. È comunque possibile richiedere una proroga motivata prima della scadenza. La revoca comporta anche la restituzione di eventuali anticipi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.
Il Modello OT23 è uno strumento separato che consente alle aziende di ottenere una riduzione del premio INAIL (fino al 28%) in funzione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza effettuati nell’anno precedente. La bonifica amianto può generare punti OT23 che contribuiscono allo sconto sul premio. I due strumenti (ISI + OT23) non sono alternativi ma cumulabili: la bonifica finanziata con ISI può anche generare punti OT23 per l’anno successivo. Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida al Modello OT23 INAIL 2027.
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di ClickDay Italia, responsabile editoriale del presente articolo.
La misura ISI Amianto offre alle PMI un’opportunità concreta di finanziare interventi obbligatori di bonifica con un contributo a fondo perduto significativo. Tuttavia, la preparazione della domanda richiede competenze tecniche specifiche — dalla redazione del Piano di Lavoro ASL alla compilazione precisa della piattaforma INAIL — e una gestione attenta dei tempi per massimizzare le probabilità di successo nel click day.
Click Day Italia supporta le imprese industriali ed edilizie in tutto il territorio nazionale nella preparazione e nel click day ISI, con un team che ha esperienza diretta su questa specifica sotto-misura. Compila il form qui sotto per ricevere una valutazione preliminare della tua situazione e capire se la tua azienda può accedere al contributo ISI Amianto 2027.
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Strategia Click Day: Come Aumentare le Probabilita di Successo
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